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Omicidio stradale: le novità in sintesi

Le finalità della nuova legge n. 41/2016. I tre livelli di pena. La fascia sanzionatoria per le lesioni stradali.


La nuova legge n. 41 del 23 marzo 2016, in vigore dal 25 marzo scorso, introduce nel codice penale le nuove fattispecie di Omicidio stradale (art. 589-bis cp) e di Lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis cp).

Lo spirito della legge è quello di punire più severamente chi, alla guida di un veicolo, uccide o cagiona delle lesioni gravi a qualcuno, compiendo quelle infrazioni gravi e tipiche che fanno qualificare l’omicidio o la lesione da colposa a stradale.
Il forte inasprimento di pena può arrivare, per l’omicidio stradale, fino a 18 anni di reclusione in caso di morte di più persone e, per il reato di lesioni stradali, fino a sette anni di reclusione.

Per l’omicidio stradale la riforma prevede tre livelli di pena, che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:

  • la pena va da 8 a 12 anni per l'omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;
  • la pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;
  • la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.

E’ inoltre prevista una aggravante per chi fugge, in questi casi l’aumento di pena va da un terzo a due terzi; La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.
Infine, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.


Anche per quanto concerne le Lesioni personali stradali (art. 590-bis cp), la fascia sanzionatoria varia in funzione della gravità della violazione:

  • in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;
  • in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;
  • negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni;

Anche per le lesioni, l'aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni; se l'evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.

In chiusura occorre osservare come una novità di non poco rilievo è rappresentata anche dal fatto che la nuova legge, oltre a prevedere, per i casi gravi, l’arresto obbligatorio in flagranza, prevede anche pene edittali tali da evitare le limitazioni alla custodia cautelare in carcere, nonostante la riforma in chiave garantista dell’anno scorso.

Luca Petrucci  e Duccio Poggianti

Osservatorio Penale G.A.R.I

La Direzione

(1 aprile 2016)

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