Finanza locale
Trasporto pubblico locale: la circolare sul rimborso dell'IVA
Pubblicato il provvedimento n. 2 del 1 febbraio 2016. Fissate le scadenze per l'inoltro della certificazione.
Il Ministero dell'Interno, Dipartimneto per gli Affari Interni e territoriali ha pubblicato la circolare n. 2/FL del 1 febbraio 2016 relativa al rimborso dell'IVA per il trasporto pubblico locale previsto dall’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che riconosce appunto il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell’IVA corrisposta in relazione alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.
In applicazione di tale disposizione con decreto 22 dicembre 2000 sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo (a decorrere dall’anno 1999) ed approvate le relative certificazioni che gli enti locali sono tenuti a produrre.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del richiamato decreto applicativo del 22 dicembre 2000, l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero dell’Interno in favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane e delle comunità montane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.
A tal riguardo occorre tenere in debita considerazione le varie disposizioni normative in materia di Federalismo Fiscale, introdotte a partire dall’anno 2011, nonché variazioni dovute a pronunce del supremo organo di giustizia amministrativa (vedi consorzi) che hanno rideterminato l’insieme degli enti che possono essere considerati potenziali beneficiari del contributo in esame.
Al termine di tale complesso processo di riordino del sistema dei trasferimenti erariali statali, risultano esclusi dall’assegnazione del contributo di che trattasi le province, le città metropolitane ed i comuni delle regioni a statuto ordinario ed i comuni della regione Sardegna.
Restano parimenti esclusi da detta assegnazione, come già su evidenziato, le province (liberi consorzi comunali per la Regione Siciliana), i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, i consorzi e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.
Nelle more di un completo riordino delle province, sono ancora da considerarsi incluse tra gli enti potenzialmente beneficiari, le province della regione Sardegna.
Per ulteriori approfondimenti su tali aspetti si rimanda a quanto precisato con circolare F.L. 5/2013 del 13 febbraio 2013, consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione “Le Circolari e i decreti” alla pagina http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-13.html .
Enti locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno e termini di presentazione
Ai fini del rimborso dell’IVA di cui in premessa, possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i seguenti enti:
- unioni di comuni;
- consorzi;
- comunità montane
- province della Sardegna
Le certificazioni riportate nel citato decreto attuativo del 22 dicembre 2000, da presentare al Ministero dell’Interno, sono il modello “B” con cui l’ente dichiara l’importo che presume di pagare nel corso dell’anno a titolo di IVA, ed il modello “B1” relativo al dato definitivo (a consuntivo) dell’IVA pagata dal medesimo ente nell’anno precedente.
Al fine dell’assegnazione, nell’anno 2016, del contributo in esame la certificazione di cui al modello “B” deve essere prodotta entro il termine del 29 febbraio 2016 (il 28 febbraio risulta festivo).
E’ fissato al 30 aprile 2016 il termine ultimo per presentare il modello “B1” relativo al dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico nell’anno 2015.
Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni
La tardiva o mancata presentazione del modello “B” entro il termine del 29 febbraio 2016, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2016, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, relative all’anno 2016.
La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e determina il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata eventualmente entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.
La mancata presentazione entro il termine del 29 febbraio 2016 del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del trasferimento erariale concernente l’anno 2016, il modello “B1” entro il 30 aprile 2017.
Gli enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
Per il rispetto dei predetti termini verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita).
Da ultimo nella circolare vengono definiti gli adempimenti delle Prefetture-UTG.
Per saperne di più:
La Direzione
(1 febbraio 2016)
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