La circolare n. 1/2015 suii contenuti del nuovo regolamento, che disciplina le fasi e le modalità di subentro dell'ANPR all'INA, all'AIRE e alle anagrafi comunali, nonché le modalità di funzionamento della nuova base dati.
Il Ministero dell'Interno,nDipartimento per gli Affari Interni e territoriali ha emanato la circolare m. 1/2015 avente ad oggetto "Pubblicazione del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente)".
Nella circolare viene precisato che con d.P.C.M. 10 novembre 2014, n.194, è stato adottato, in attuazione delle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
Il provvedimento fa seguito al primo regolamento di attuazione, adottato con il d.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, in relazione al quale sono state diramate le circolari n. 19/2013 e n. 23/2013.
Di seguito si illustrano i contenuti del nuovo regolamento, che disciplina le fasi e le modalità di subentro dell'ANPR all'INA, all'AIRE e alle anagrafi comunali, nonché le modalità di funzionamento della nuova base dati.
L'articolo 1 e l'Allegato A disciplinano il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali (APR e AIRE), in relazione al quale saranno stabiliti —sulla base di criteri di distribuzione geografica, dimensione demografica, livelli di informatizzazione, uniformità dei sistemi informativi — l'ordine della progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati anagrafiche.
Tale migrazione sarà preceduta dal popolamento iniziale dell'ANPR con i dati dei sistemi informativi INA e AIRE, nel corso del quale si procederà alla validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria.
In tale fase, prevista per il secondo semestre del 2015, i comuni che riceveranno le segnalazioni di eventuali anomalie dovranno rimuoverle, utilizzando le proprie applicazioni, e provvedere ad un nuovo invio dei dati, con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.
Terminata tale fase preliminare ciascun comune procederà —sulla base del sopracitato piano, che sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale con congruo anticipo — alla migrazione nell'ANPR delle proprie banche dati anagrafiche.
I dati anagrafici inviati dai comuni saranno sottoposti a controlli formali e di qualità, sulla base di standard e indicatori definiti d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Qualora a seguito di tali controlli siano rilevate anomalie ed incongruenze, l'ANPR provvederà a segnalarle al comune mediante un apposito messaggio affinché questi provveda celermente alla relativa risoluzione attraverso le funzionalità dell'ANPR.
Completata la fase di migrazione gli adempimenti anagrafici dovranno essere effettuati dai comuni mediante l'utilizzo dell'ANPR che, con appositi servizi, renderà disponibili ai comuni stessi i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi per l'espletamento delle funzioni di competenza.
L'articolo 2 prevede che nell'ANPR siano contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza anagrafica,i dati dei cittadini italiani residenti all'estero nonchè il domicilio digitale. I relativi campi sono elencati nell'Allegato B unitamente a quelli necessari per l'allineamento delle basi dati dei comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
È, inoltre, previsto che il sistema provveda alla conservazione delle variazioni anagrafiche, dei dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse e, in una distinta sezione, delle schede anagrafiche relative alle persone cancellate. L'articolo 3 rinvia all'Allegato C per la descrizione delle misure di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza degli accessi ai servizi ed il tracciamento delle operazioni effettuate.
Con specifico riguardo alle procedure di accesso all'ANPR, lo stesso Allegato C prevede per i comuni l'alternativa, sulla base delle proprie scelte operative, tra due modalità:
- nella modalità web service (WS) il comune sarà tenuto a modificare il proprio sistema gestionale — secondo le specifiche che saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale —e ad utilizzare i meccanismi propri della WS Security (certificato di postazione, pre-registrazione degli utenti e dei profili di accesso, firma dei messaggi);
- nella modalità sito web di ANPR, che non comporta modifiche del sistema gestionale, il comune utilizzerà una smart card nominativa ed un certificato di postazione,che saranno distribuiti in prossimità della migrazione.
La titolarità del trattamento dei dati è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonché dell'adozione delle relative misure di sicurezza, ed al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati. La responsabilità del trattamento è attestata in capo alla Società generale di informatica S.p.A., incaricata della realizzazione del progetto.
I servizi resi disponibili dall'ANPR ai comuni, previsti nell'articolo 4 e descritti nell'Allegato D, sono i seguenti: -servizi di registrazione, che consentono di effettuare le operazioni di iscrizione, mutazione e cancellazione; - servizi di consultazione ed estrazione, che consentono di interrogare l'ANPR per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione e per intervalli temporali e di estrarre i dati di competenza; - servizi di certificazione, che rendono disponibili al comune i dati necessari per il rilascio di certificazioni anagrafiche anche in modalità telematica.
Per la verifica dello stato delle operazioni nonché per l'allineamento delle banche dati tenute dai comuni,sono anche previsti servizi e funzionalità accessorie, tra i quali, in particolare, la notifica dell'esito delle operazioni effettuate e degli eventi di competenza. L'articolo 5 ed il citato Allegato D descrivono altresì i servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, quali consultazione ed estrazione, comunicazione dati e variazioni anagrafiche, nonché servizi accessori.
È, inoltre, richiamata la possibilità del comune di consentire alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati dell'ANPR relativi alla popolazione residente nel proprio territorio mediante la stipula di apposite convenzioni, previa verifica dei presupposti e delle condizioni di accesso da parte del sindaco. È altresì previsto che i dati dell'ANPR siano resi disponibili all'Istat, ai fini della produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione.
Il diritto del cittadino di accedere ai propri dati personali registrati nell'ANPR, presso gli uffici anagrafici, ovvero consolari, anche tramite sito web dell'ANPR, è disciplinato nell'articolo 6, che richiama anche gli altri diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196, del 2003.