INPS
Integrazioni salariali: la circolare sulla nuova disciplina
Il provvedimento n. 7 del 20 gennaio 2016 fornisce istruzioni amministrative ed operative per la gestione.
La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che le domande già prese in carico da una Sede (stato domanda ”trasferita”) saranno definite dalla Sede stessa.
La citata circolare n. 197/2015 ha stabilito tra l’altro, che i direttori di sede (o dirigenti delegati) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.
Ai fini di una esatta correlazione tra le sedi territorialmente competenti a ricevere la domanda e le unità produttive per le quali l’Azienda chiede le integrazioni salariali ordinarie, occorre ricordare che:
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Il paragrafo 1.4 della circolare n. 197/15 ridefinisce il concetto di “unità produttiva” ancorandolo al requisito della autonomia organizzativa;
- il messaggio del 7 dicembre 2015 n. 7336 ha precisato i criteri da utilizzare nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità produttiva”, stabilendo che: “la costituzione e il mantenimento degli stessi deve essere in esecuzione di un contratto d’appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi”. Non sono invece configurabili come unità produttiva i cantieri che non soddisfino tali requisiti.
Con la circolare n.7/2016 vengono, quindi, fornite le istruzioni relative alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.
1. Strutture Inps territorialmente competenti
Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri.
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Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.
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Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva.
- Se il Cantiere non è qualificabile come Unità produttiva (vedi msg. 7336/2015), la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla trattazione della domanda.
Fino a quando non saranno effettuati i necessari adeguamenti procedurali, le sedi INPS che riceveranno la domanda dovranno attribuirla alla sede INPS di competenza in base ai principi sopra illustrati, utilizzando il tasto “Cambia sede” presente in procedura sul dettaglio delle domande telematiche pervenute ed in stato “da trasferire”.
2. Soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda
Come sopra evidenziato, l’Istituto nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, ha espressamente previsto che i direttori di sede avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.
Per ragioni di carattere operativo – funzionale, la definizione delle istanze di CIGO può essere delegata formalmente dal Direttore metropolitano/provinciale e di Filiale di coordinamento, mediante apposito ordine di servizio, alla dirigenza di sede.
In particolare, per quanto riguarda le Direzioni metropolitane/provinciali e le Filiali di coordinamento, si attribuisce ai direttori delle strutture in questione l’esclusiva competenza sulla definizione delle istanze di CIGO per le quali le medesime strutture sono territorialmente competenti, nonché la definizione delle istanze di CIGO presentate presso le Agenzie complesse, territorialmente afferenti.
3. Istruttoria
Fino al momento dell’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’art 16, secondo comma, del decreto legislativo sopra menzionato, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continueranno ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali.
Si precisa che la fase istruttoria, oltre a seguire lo stesso iter procedimentale, continuerà, in attesa delle implementazioni procedurali che si renderanno necessarie, e che verranno illustrate con appositi, separati messaggi, ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.
Sin dall’emanazione della presente circolare, peraltro, si precisa che i provvedimenti di concessione della CIGO o di reiezione della domanda riporteranno, ovviamente, non più il riferimento alla Commissione Provinciale quale organo collegiale decisore, bensì indicheranno il nuovo organo monocratico nella persona del Direttore di Struttura o di un Dirigente suo delegato ai sensi di quanto previsto nella presente circolare.
Fonte: Inps
La Direzione
(21 gennaio 2016)
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