Conflitto di interessi
Inps: gli obblighi di astensione per i dipendenti
Con la Circolare n. 121/2015, l'Istituto ha disciplinato gli adempimenti attuativi della normativa in materia.
L'Istituto Nazionale di Previdenza ha adottato la Circolare n. 121 del 15 giugno 2015, riguardante i Criteri interpretativi ed applicativi della normativa concernente gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi.
Il Provvedimento in esame a cura della Direzione Centrale Risorse Umane e, in particolare, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione precisa che, con la circolare n. 27/2014 ed il Codice di comportamento dellIstituto, sono stati tra laltro - disciplinati gli adempimenti attuativi dellobbligo di astensione che grava sui dipendenti ogniqualvolta, nello svolgimento dellattività di servizio, si configuri un conflitto di interessi, anche potenziale, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
L'Inps evidenzia che lobbligo di astensione è previsto dalle fonti normative in termini di assoluta genericità ed ampiezza.
Nella Circolare n. 121/2015 si sottolinea che la sussistenza, in capo al dipendente, di un interesse di carattere privato, poiché potenzialmente lesiva dellimparzialità dellattività di servizio, deve essere obbligatoriamente rappresentata alla competente dirigenza, chiamata ad adottare iniziative utili ad evitare non solo rischi di episodi corruttivi, ma anche possibili compromissioni del buon andamento dellazione istituzionale e dellimmagine dell Ente.
L'INPS chiarisce che i conflitti di interessi, in conformità a quanto previsto dal citato art. 7 e dal Piano Nazionale Anticorruzione - non possono essere risolti attraverso prefissati criteri di incompatibilità assoluta tra situazioni soggettive e prestazioni professionali, ma devono essere gestiti motivatamente dalla dirigenza nel prioritario interesse dellIstituto, nel rispetto della professionalità e della valorizzazione delle risorse umane e nella consapevolezza che ciascun individuo si colloca, inevitabilmente, nellambito di una sfera di rapporti familiari, affettivi e sociali.
L'Istituto ha delineato alcune circostanze causative di potenziale conflitto, con riferimento alle quali vengono contestualmente prescritti specifici obblighi di comunicazione a carico dei dipendenti interessati e forniti criteri guida gestionali, di carattere generale, quali:
1. lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) presso enti di Patronato, determina un potenziale conflitto di interessi per tutti i dipendenti titolari o meno di posizione organizzativa - che operano nelle aree preposte alla erogazione delle prestazioni previdenziali pensionistiche e temporanee - ed assistenziali;
2. lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) di/presso consulenti del lavoro, associazioni di categoria datoriali, commercialisti e ragionieri abilitati alla consulenza del lavoro, determina un potenziale conflitto di interessi per tutti i dipendenti titolari o meno di posizione organizzativa - che operano nelle aree delle entrate contributive, della gestione dei conti aziendali e della vigilanza ispettiva.
3. lesercizio di un mandato politico - amministrativo da parte di un dipendente non collocato in aspettativa, o dei relativi coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, determina, altresì, situazioni di conflitto di interessi.
Sempre a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'Inps evidenzia che lobbligo di astensione riguarda, altresì:
- medici ed avvocati dellIstituto, nel caso in cui gli stessi intrattengano relazioni extra - ufficio, dirette o mediate, rispettivamente con lutenza sottoposta ad accertamenti sanitari e con la controparte dellIstituto in giudizio;
- il personale operante nei settori preposti alla erogazione di prestazioni creditizie e sociali, eventualmente coinvolto in relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con i richiedenti le prestazioni;
- il personale operante nei settori di gestione delle risorse umane dellIstituto, compresi quelli preposti alla erogazione di benefici economici, qualora legato da vincoli extra -ufficio, diretti o mediati, ai colleghi destinatari dellattività di servizio;
- il personale addetto alle procedure di acquisizione di beni, forniture e servizi, nel caso in cui intrattenga relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con gli operatori economici interessati alle procedure medesime. Ed altri casi specificati nella Circolare in esame, leggibile in calce
A questo proposito, l'Inps precisa che lobbligo di astensione deve essere inteso con riferimento ad attività di gestione di pratiche/questioni/posizioni. E consentito, pertanto, fornire informazioni e verificare lo stato delle domande di servizio, purchè detti adempimenti vengano svolti senza ingerenze nelle attività gestionali.
Per saperne di più: testo integrale della Circolare n. 121/2015
Moreno Morando
(15 giugno 2015)
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