corte di Cassazione
Contratti con la P.A.: quando non serve il contratto scritto per il patrocinio legale
L'idoneità del rilascio della procura ad lites seguita dall'atto difensivo sottoscritto dall'avvocato sopperisce alla formale sottoscrizione del contratto.
Aveva difeso una Camera di Commercio e, a fronte dell'omesso pagamento dei suoi onorati, l'avvocato è giunto fino in Cassazione per far censurare la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che la procura generale conferita all'Avvocato dall'allora segretario generale della Camera di commercio fosse inidonea a soddisfare le prescrizioni di legge in quanto non individuava con esattezza l'oggetto del contratto, essendo genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti.
La Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con le ordinanze n. 1630, 1629, 1628 del 28 gennaio 2016 ha accolto i ricorsi decidendo direttamente nel merito la controversia a tal fine richiamando il precedente specifico della stessa Corte rappresentato dalLa sentenza della medesima Sezione VI del 3, 24 febbraio 2015, n. 3721.
Infatti, in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa.
Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto insissistenti le ragioni previste dall'art. 374 cod. proc. civ. per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, giacché, sulla questione dell'idoneità del rilascio della procura ad lites, quando seguita dall'atto difensivo sottoscritto dall'avvocato, a sopperire alla formale sottoscrizione del contratto di patrocinio, sono già intervenute numerose pronunce della Cassazione che hanno ribadito il principio sopra richiamato (si vedano, tra le tante, Sez. VI-3, 16 aprile 2015, n. 7796; Sez. 22 maggio 2015, n. 10674; Sez. 25 maggio 2015, n. 10753; Sez. VI-3, 22 luglio 2015, n. 15454; Sez. 28 luglio 2015, n. 15925).
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
La Direzione
(31 gennaio 2016)
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