Deontologia forense
Avvocati: l'azione disciplinare per indebito trattenimento di somme destinate al cliente
In caso di condotta protratta nel tempo il termine di prescrizione non decorre. I principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13379/2016.
Un avvocato molisano ha proposto ricorso per la cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) con la quale gli era stato rigettata l’impugnativa dal medesimo proposta avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di appartenenza, con la quale il legale era stato ritenuto responsabile dell'indebita ritenzione di somme riscosse per conto di un cliente – un Istituto di credito - così violando gli articoli 7, comma 1 (Dovere di fedeltà), 8 (Dovere di diligenza), 38 comma 1 (Inadempimento al mandato), 41, commi 1, 2 e 3 (Gestione di denaro altrui) del Codice deontologico, con irrogazione della sospensione dall'esercizio della professione per undici mesi.
Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo e cioè sull’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare (rectius, sull’avvenuta consumazione del relativo potere per una causa di decadenza), atteso che egli aveva incassato le somme destinate al cliente nel 2006 mentre il primo atto di contestazione disciplinare era intervenuto solo nel 2012 (e quindi decorso il quinquennio).
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 13379 del 30 giugno 2016, ha rigettato il ricorso omettendo ogni pronuncia sulle spese attesa l’assenza di attività difensiva da parte del Coa.
Ai sensi dell'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (all’epoca dei fatti vigente), l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell'illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, dalla data di cessazione della condotta stessa. La Corte di cassazione ha ritenuto che la condotta assunta dal professionista avesse i caratteri della permanenza.
Peraltro, il disposto dell'art. 44, ultimo comma, del Codice deontologico forense vigente ratione temporis, secondo cui "l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa", non può essere interpretato nel senso della irrilevanza della successiva indebita ritenzione del denaro riscosso. La condotta del professionista, nel caso in esame, presenta i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che il medesimo avrebbe dovuto mettere a disposizione del proprio assistito. Ne consegue che il protrarsi di tale condotta fino alla decisione del Coa è ostativa al decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 51 cit.
Ciò non senza rilevare che analogo carattere permanente va riconosciuto alle correlate e contestate violazioni di cui agli artt. 7 (dovere di fedeltà), 8 (diligenza), 38 (inadempimento del mandato).
Rodolfo Murra
(5 luglio 2016)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)
DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.
Follow @quotidianopaComunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.
La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.
Newsletter Quotidiano della P.A.
Incorpora le Notizie del QPA
Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.
Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito: