Corte di Cassazione
Sosta a pagamento: multe valide anche se è illegittima la delibera comunale di affidamento del servizio di parcheggio
La sentenza della Seconda Sezione n. 13659 del 5 luglio 2016.
"Nel giudizio d'opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un'impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell'adozione dell' ordinanza opposta".
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione 2, nella sentenza n. 13659 pubblicata il 5 luglio 2016 in virtù del quale è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Siracusa contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la correttezza dell'operato del giudice di pace che, nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento, aveva sindacato la legittimità dell'affidamento del servizio di parcheggio con tariffa oraria alla società concessionaria, disapplicando, ai sensi dell'art. 5 legge n. 2248 del 1865, all. E, il relativo provvedimento della giunta municipale, perché non preceduto da un'apposita delibera del consiglio comunale.
La Corte, nella sentenza in esame, ha ritenuto di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio d'opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un'impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell'adozione dell'ordinanza opposta.
Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione. Tra questi si pone sicuramente l'ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa sorgere la violazione del conseguente divieto. La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio non si pone invece in rapporto diretto con la violazione di quest'ultimo.
I due atti - concessione del servizio e istituzione dell'area con obbligo di ticket - sono inseriti in iter amministrativi differenti e rispondono ad altrettanto diverse finalità: con la prima, viene unicamente selezionato il concessionario di un servizio; con la seconda, si impone l'obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona, obbligo la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione. (...) La delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedirnentale che sfocia con l'adozione dell'ordinanza sindacale; né condiziona la sussistenza della violazione accertata. L'illegittimità della prima non può, quindi, riverberarsi sulla seconda, né inficiare l'accertamento stesso".
La parola ora passa nuovamente al Tribunale il quale dovrà decidere la vicenda nel merito attenendosi al sopra riportato principio di diritto.
La Direzione
(19 luglio 2016)
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