Reati contro la Pubblica Amministrazione
Al Comune di Campogalliano i TIR parcheggiavano, pagavano, ma i soldi sparivano
Corte di Cassazione: reato di peculato per il dipendente di una società concessionaria della gestione di un parcheggio comunale o di altro ente pubblico che si appropria delle somme versate dai conducenti di automezzi fruitori del parcheggio.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 36176/2014 ha dichiarato definitivamente colpevole del delitto continuato di peculato una delle guardie giurate dipendenti della società concessionaria del servizio di vigilanza, gestione e riscossione del parcheggio a pagamento per mezzi pesanti, sito nell'area "doganale" del Comune di Campogalliano, in provincia di Modena.
In 116 casi di parcheggio di veicoli pesanti, la guardia giurata con altri quattro colleghi (condannati anch'essi per peculato in un altro giudizio), si appropriava della somma di € 4,00 corrisposta da ogni conducente di automezzo al momento dell'uscita dal parcheggio.
L'impossessamento delle somme spettanti al Comune di Campogalliano, è stato realizzato talvolta permettendo ai conducenti che avevano versato il ticket di uscire alzando la sbarra preposta all'uscita con il telecomando in dotazione, senza quindi consegnare agli stessi il gettone da inserire nella macchina automatica per il sollevamento della sbarra ovvero la ricevuta del "park tir", altre volte ponendosi davanti alla fotocellula della sbarra, così da farla rimanere sollevata al transito dei mezzi in uscita, facendosi consegnare direttamente il denaro o i gettoni dai conducenti medesimi.
Con tali modalità esecutive si otteneva un'apparente corrispondenza numerica tra il numero complessivo delle ricevute emesse durante il giorno e il numero di gettoni ricevuti in dotazione volta per volta dalle infedeli guardie giurate, le quali avevano così elaborato un attento artificio volto ad impedire il rilevamento dell'ammanco costituito dalle somme intascate direttamente dagli stessi.
La Suprema Corte ha aderito alle conclusioni formulate prima dal Tribunale di Modena e poi dalla Corte d' Appello di Bologna, ritenendo integrato il delitto di peculato ex art. 314 c.p. piuttosto che il meno grave reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., in virtù della qualità di persona incaricata di un pubblico servizio sussistente in capo all'imputato.
La Corte di Cassazione è pervenuta a questa conclusione attraverso l’analisi della norma contenuta nell’art. 358 c.p. che definisce l’incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico.
Ritenedo pacifica la qualità di persone incaricate di un pubblico sevizio delle guardie particolari giurate quando svolgano attività di vigilanza e custodia delle entità patrimoniali ad esse affidate, la Corte di Cassazione ha qui affermato che la natura di pubblico servizio debba essere logicamente estesa alle ulteriori attività complementari allo svolgimento dell’attività in concreto assegnata alla guardia giurata, e quindi, nel caso di specie, a quella parte di attività posta in essere dall’imputato e semplicisticamente riferita alla riscossione del ticket per il parcheggio.
E' stato, peraltro, inutile per l'imputato sostenere che l’attività di riscossione del pedaggio integrasse un’operazione meramente materiale e, come tale, esclusa dall’area pubblicistica. Al contrario, alla Corte di Cassazione, è risultato chiaro che l’intera attività espletata dalle guardie giurate presso il parcheggio pubblico di Campogalliano fosse svolta nella sua totalità nell’interesse dell’ente pubblico comunale, quale diretta promanazione della volontà dello stesso, configurandosi così nella sua globalità come l’espletamento di un servizio pubblico.
Inoltre la Cassazione compie un passo ulteriore, volto ad inquadrare la fattispecie in esame sotto un’ottica di più ampio respiro: data la natura pubblicistica del peculiare servizio espletato nella conduzione di un parcheggio comunale, diviene pressoché irrilevante la genetica veste di guardia particolare giurata propria dell’imputato e dei suoi egregi colleghi.
In conclusione, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che, a prescindere dalla sua formale veste di guardia particolare giurata, commette il reato di peculato qualsiasi dipendente di una società concessionaria della gestione di un parcheggio comunale o di altro ente pubblico, che si appropri delle somme versate dai conducenti di automezzi fruitori del parcheggio, in quanto soggetto incaricato di un pubblico servizio.
Fonte: Corte di Cassazione
Eleonora Finizio
(8 settembre 2014)
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