Corte di Cassazione
Reati elettorali: il caso del pubblico ufficiale che attesta falsamente l'autenticità delle sottoscrizioni
Ogni singolo elettore può promuovere l'azione penale, può costituirsi, in qualità di persona offesa, parte civile nei processi e può opporsi alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. La sentenza della Terza Sezione Penale n. 33040 del 28 luglio 2016.
Era stata condanna in primo e secodo grado alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 90, comma 2, del dPR n. 570 del 1960, per avere - nella sua qualità pubblico ufficiale abilitato alla autenticazione degli atti in quanto consigliere provinciale della Provincia - attestato falsamente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in sua presenza di n. 63 elettori sottoscrittori per la presentazione alle elezioni di un Comune.
Inutile è stato il tentativo dell'imputata di sostenere davanti alla Suprema Corte l'assenza di offensività nella condotta in ragione del fatto che, in ogni caso la lista relativamente alla quale era stata realizzata la falsificazione delle firme dei presentatori avrebbe comunque varcato, anche scomputando le firme falsificate, il numero-soglia delle firme valide per la sua presentazione nella competizione elettorale, sicché si sarebbe trattato di un falso innocuo.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza n. 33040 pubblicata il 28 luglio 2016 (Presidente: Franco Amedeo - udienza: 4.11.2015), ha confermato la condanna affermando come la verifica in ordine alla innocuità va compiuta non ex post, in relazione alla effettività della lesione del bene interesse tutelato, ma ex ante con riguardo alla astratta idoneità dell'atto falsificato ad compromettere la regolare attestazione del vero.
Nel caso in questione, precisa la Corte, non vi è dubbio che la falsa attestazione della sottoscrizione dei presentatori della lista fosse dotata della astratta idoneità a consentire a tale lista la partecipazione ad una competizione elettorale pur in assenza dei prescritti requisiti.
La plurioffensività dei reati in materia elettorale, conclude la Corte, è testimoniata anche dalla particolare legittimazione che compete ad ogni singolo elettore il quale, oltre ad avere la facoltà di promuovere l'azione penale, può costituirsi, in qualità di persona offesa, parte civile nei derivanti processi e può, altresì, opporsi alla eventuale richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero.
Fonte: Corte di Cassazione
La Direzione
(31 luglio 2016)
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