Corte Cassazione
Nessuna condanna alle spese di lite per chi perde in giudizio contro la Pubblica Amministrazione
Se l'autorità amministrativa si difende in giudizio senza avvocato, ma personalmente o con un proprio funzionario delegato, sono liquidabili solo le spese affrontate e indicate in apposita nota.
"L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota".
La Direzione
(8 maggio 2016)
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