Fiscalità Enti Locali
Tassa sui rifiuti: bocciate le delibere comunali che non rispettano il termine per le variazioni TARI
I principi giurisprudenziali ribaditi nella sentenza del TAR Reggio Calabria del 8.4.2016 n. 392.
Gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e per quanto riguarda la TARI è espressamente stabilito (art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013) che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
Per il 2015 tale termine è stato prorogato al 30 luglio 2015 (Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015) con la conseguenza che, per giurisprudenza costante, sono illegittime le delibere consiliari adottate oltre tale termine che è considerato perentorio.
Tale principio è stato da ultimo ribadito dal TAR Reggio Calabria che con sentenza del 8.4.2016 n. 392 ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la declaratoria di illegittimità della delibera consiliare di un comune adottata oltre il suddetto termine.
Tale termine costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità dell’Amministrazione, che non può procedere a variazioni di tariffe oltre tale data - salve le ipotesi di deroga espressa ad opera del legislatore statale - in quanto in tal modo viene assicurata la tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti a prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme.
Si evidenzia, inoltre, nella sentenza in esame che anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, tale autorizzazione non si estende al (e non ricomprende, di conseguenza, il) termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre.
Per scaricare la sentenza Gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(9 aprile 2016)
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