Assolto il condomino che distribuiva volantini con la caricatura in Pinocchio dell'amministratore condominiale. La sentenza della Corte di Cassazione n. 41785 del 5.10.2016.
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Era stato condannato per i delitti di cui agli artt 594 e 595 del codice penale, avvenuti in ambito condominiale, avendo il giudice riconosciuto la natura ingiuriosa e diffamatoria dei volantini realizzati dall'imputato con i quali criticava l'amministratore per degli errori riguardanti alcune presunte detrazioni fiscali pertinenti le spese per il parcheggio.
In particolare nel volantino, tra l'altro, il "simpatico" condomino aveva inserito una vignetta in cui l'amministratore era rappresentato come un personaggio con naso allungato e con un cartello appeso al collo con la scritta Pinocchiopoulos.
La Corte di Cassazione Penale, Sezione Quinta con sentenza n. 41785 del 5.10.2016 ha annullato la sentenza di condanna perché i fatti non costituiscono reato precisando, con riferimento alla vignetta, come l'immagine di Pinocchio, giudicata diffamante, sia inquadrabile nel diritto di satira.
A tal fine la Corte ha richiamato la giurisprudenza a tenore della quale in tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica, quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui. Ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., in base alla giurisprudenza, qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.
Alla luce dei suindicati principi, la Corte ha ritenuto che nella vicenda in esame l'uso della figura di Pinocchio, personaggio della cultura letteraria universale, noto per le sue bugie - invero tanto grandi da risultare innocue per tutti se non per lo stesso autore - non risulta in sè dispregiativo, nè la vignetta è caratterizzata da tratti volgari.
Precisa la Cassazione che nel contesto comunicativo ritenuto provato il suo riconoscibile significato simbolico negativo appare riferito all'inaffidabilità dimostrata dall'amministratore nella suddetta specifica questione fiscale e non rivolto al discredito gratuito della sua persona.
Infine "gli argomenti suscitati nei documenti ritenuti diffamatori rivestivano un oggettivo interesse per i condomini cui erano rivolti, essendo collegati alla ipotizzata possibilità - da parte dell'amministratore - che questi detraessero fiscalmente una quota delle spese sostenute per il parcheggio." Nel giudizio tale possibilità di detrazione è risultata smentita risultando, pertanto, veritiera, nel caso specifico, la censura di ignoranza della legge fiscale mossa nei confronti dell'amministratore tramite i materiali oggetto del processo e giudicati offensivi.
In questa vicenda, quindi, la Corte ha ritenuto che il condomino abbia legittimamente esercitato il proprio diritto di critica con conseguente applicazione dell'esimente prevista dall'art. 51 del codice penale.
Fonte:
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 41785 Anno 2016
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