Suprema Corte
Cassazione: urlare di notte è reato
Nessuna depenalizzazione del reato di disturbo della quiete pubblica. La sentenza del 14 febbraio 2017.
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L'Urlatore Notturno - Puntata 081 - Stagione II
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una ondata di depenalizzazioni che ha travolto molti reati, tale sorte non ha colpito, tuttavia, il reato di disturbo della quieta pubblica previsto dell'art. 659 del codice penale nonostante il principio di depenalizzazione di tale reato, fosse incluso nella legge delega n. 67 del 2014.
Tale depenalizzazione, infatti, non ha trovato attuazione ad opera del legislatore delegato in quanto il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, emanato in attuazione della delega della menzionata legge, non include la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone tra le fattispecie penali trasformate in illeciti amministrativi.
Chiarito il quadro normativo vigente, la Corte di Cassazione Penale Sez. 3 con sentenza pubblicata il 14 febbraio 2017 (Presidente: CARCANO Relatore: ROSI - Data Udienza: 26/10/2016) ha confermato ad un "urlatore notturno" - riconosciuto il vizio della infermità parziale di mente - la pena inflitta dai giudici di merito di euro 110 di ammenda per avere, appunto in ora notturna ed in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche, turbato il riposo delle persone urlando frasi e parole farneticanti, dapprima affacciato alla finestra della propria abitazione e poi in strada.
Inutile è stato il ricorso proposto dall'urlatore notturno dinanzi alla Suprema Corte che ha rigettato, per le ragioni sopra esposte, il motivo con il quale si sosteneva l'avvenuta depenalizzazione del reato ed altrettanto inutile è stato il tentativo di farsi riconoscere la non punibilità prevista dall'art. 131 bis del codice penale per la particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte - dopo aver premesso che il reato tutela la pubblica quiete e l'idoneità e l'incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto che non può che essere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito - ha evidenziato come la condotta del ricorrente si era sviluppata per un consistente arco temporale alle due di notte ed aveva comportato l'intervento di due pattuglie dei Carabinieri, per cui il giudice ha valutato la stessa certamente idonea a superare, per natura, intensità e collocazione cronologica, la normale tollerabilità e ad arrecare disturbo alla quiete di un numero indeterminato di persone.
Inoltre è stata esclusa la sussistenza della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, collegando tale giudizio proprio alla consistenza dell'allarme provocato nei vicini e all'intervento di due pattuglie, resosi necessario per riportare alla calma l'imputato e farlo rientrare nell'abitazione, con successivo piantonamento della stessa, con la conseguenza che la condotta del ricorrente era risultata, a parere del giudice di merito, "concretamente lesiva" del riposo alle persone.
Fonte: Massimario Gazzetta Amministrativa
La Direzione
(21 febbraio 2017)
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