Corte di cassazione
La mancata sottoscrizione del visto di regolaritá contabile non puó essere sostituita dalla dicitura a stampa
Legittimo il licenziamento del Ragioniere Capo del Comune.
Con sentenza depositata a fine 2015 la Corte di appello di Genova - confermando la pronuncia emessa dal Tribunale in sede di opposizione ex art. 1, L. n. 92 del 2012 (c.d. rito Fornero) - ha respinto il reclamo proposto da un dirigente di un Comune, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dell’Ente, avverso l'accertamento della legittimità del licenziamento intimato due anni prima: al dirigente era stato infatti contestato il fatto di non aver apposto, nell'arco di 3 anni e con riguardo ad un considerevole numero di provvedimenti (circa 400), il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Della circostanza si era avveduto il Segretario generale supplente, chiamato a sostituire momentaneamente il titolare, il quale aveva avviato il procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento.
Proponeva ricorso per cassazione il dirigente espulso, il quale a sua difesa sosteneva che i giudici di merito avevano errato nel non considerare apposto il visto di regolarità contabile, atteso che sui provvedimenti esaminati figurava la dicitura a stampa “Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Igs. n. 18 agosto 2000, n. 267” seguita dall'indicazione - sempre a stampa - del nominativo del Ragioniere capo. A detta del ricorrente, quindi, non v’era alcun bisogno che venissero poste in essere “operazioni informatiche" atte a dimostrare che il soggetto tenuto alla apposizione di una firma autografa (il visto di regolarità contabile) avesse effettivamente apposto tale firma con modalità informatiche sostitutive.
In sostanza il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione delle disposizioni di legge dettate in materia di formazione di atti da parte dell'Ente territoriale mediante sistemi informativi automatizzati ed ha illustrato la carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta effettuata dalla Corte distrettuale, procedendo a contestare la valutazione delle risultanze di causa.
I giudici di legittimità (Sezione Lavoro) hanno ritenuto infondato il ricorso con sentenza n. 29230 del 6 dicembre 2017.
La Corte di cassazione, infatti, pur menzionando l’art. 3 del D.L.vo n. 39 del 1993 (recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421”), che prevede che gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, ha ritenuto insufficiente la dicitura a stampa “Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Igs. n. 18 agosto 2000, n. 267”, seguita dall'indicazione - sempre a stampa - del nominativo del Ragioniere Capo apposta sulle determinazioni dirigenziali adottate dai Responsabili di Area in quanto tale dicitura veniva apposta non già dal Ragioniere stesso all'esito dei controlli effettuati bensì già predisposta (a monte), su ciascun atto, dai Responsabili stessi delle Aree da cui proveniva la determina che doveva, in un momento successivo, essere verificata contabilmente; tale dicitura - in quanto apposta da soggetti non preposti ai controlli contabili ma Responsabili dei Servizi che richiedevano l'impegno di spesa - in assenza di ulteriori operazioni informatiche poste in essere direttamente dal tritolare della funzione di controllo non poteva essere sufficiente a dimostrare l'apposizione del Visto di regolarità contabile da parte dello stesso. La circostanza dell'apposizione “preventiva” della dicitura a stampa sulle determine da parte dei Responsabili delle Aree è stata desunta, dalla Corte distrettuale, dal modulo utilizzato per le determine stesse, concludendosi nel senso che il dirigente non attestava per le varie determinazioni oggetto di contestazione la regolarità contabile e finanziaria, non sottoscrivendo il visto per ciascuna determina né materialmente né mediante modalità informatiche: visto che, alla luce delle disposizioni dettate in tema di enti locali, era invece indispensabile per ogni provvedimento, trattandosi di un adempimento previsto espressamente dalla legge ed al quale è subordinata l'esecutività dello stesso.
Rodolfo Murra
(11 dicembre 2017)
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