Fondo di garanzia
Prima casa: il MEF facilita l'accesso al credito
In Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina il Fondo di Garanzia prima casa. 200 milioni di euro all'anno per tre anni saranno conferiti a titolo di garanzia per lacquisto della prima casa. Ma analizziamo nel dettaglio.
Il Fondo di Garanzia “prima casa”- Con la Legge di Stabilità 2014 è stato introdotto il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la concessione di garanzie nella misura massima del 50 per cento della quota capitale su mutui ipotecari, su mutui connessi all’acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari.
Il Gestore – La CONSAP S.p.A. è il soggetto giuridico a cui il Ministero dell’economia e le finanze ha affidato la gestione del fondo. Questo dovrà provvedere all’esecuzione delle attività principali per l’ammissione alla garanzia del fondo. In particolare, dovrà esaminare le istanze trasmesse dai soggetti finanziatori, le richieste di intervento della garanzia in caso di inadempimento del mutuatario, con conseguente corresponsione delle somme dovute ai finanziatori e provvedere ad una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal mutuatario con il modulo previsto all’art. 6.
Chi sono i soggetti a cui è destinato il Fondo – Il legislatore ha previsto che in presenza di domande pervenute nella stessa giornata il Gestore assegna priorità ai mutui erogati a favore delle seguenti categorie categorie:giovani coppie, in particolare a coloro, coniugi o conviventi more uxorio uniti da almeno due anni, dove uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi “popolari” (IACP), a giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico ( intermittenti, a progetto, accessori, tirocini e le altre prestazioni) cosi come previsto dall’art. 1 della c.d. Legge Fornero. Chi usufruirà del Fondo potrà accendere mutui ipotecari di importo non superiore a 250 mila euro. Al momento della richiesta, chi vuole accendere il mutuo non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo e non deve acquistare una casa appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9 ossia abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
Ad ogni domanda presentata, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, il Gestore assegnerà un numero di posizione progressivo, verificherà la disponibilità del Fondo e entro 20 giorni comunicherà al finanziatore l’ammissione alla garanzia. Sarà sempre nella facoltà dei finanziatori l’erogazione o meno del mutuo.
Cosa succede se il mutuatario non paga – La prima rata rimane insoluta? Dopo 90 giorni, il soggetto finanziatore informa il Gestore dell’ammontare del residuo capitale. Formalizzata la comunicazione, entro 12 mesi, il finanziatore invia l’intimazione di pagamento al mutuatario. Se, entro 6 mesi, il soggetto che ha richiesto il mutuo rimane ancora inadempiente il finanziatore chiede l’intervento della garanzia del Fondo al Gestore.
In capo al mutuatario sorge l’obbligo di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre gli interessi. Nello svolgimento della verifica a campione effettuata dal Gestore, le eventuali dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del mutuatario, saranno comunicate all’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, la quale provvederà all’irrogazione delle sanzioni di legge; invece, nei casi in cui i comportamenti configurino un reato perseguibile d’ufficio, si provvederà a trasmettere gli atti all’Autorità giudiziaria. Qualora vi siano i presupposti dell'art.10-11 del D.M. la garanzia del fondo è dichiarata inefficace.
Chi potrà erogare i mutui – I soggetti finanziatori che potranno effettuare le erogazioni dei mutui garantiti dal Fondo, sono previsti nell’art. 4 del Decreto Ministeriale, e sono: le banche iscritte nell’apposito albo della Banca d’Italia che autorizza gli istituti di credito al finanziamento e gli intermediari finanziari (previsti agli artt. 106 – 107 del D.lgs. n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni). Inoltre, il Dipartimento del tesoro e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un Protocollo d’Intesa per facilitare le operazioni. I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca sull’immobile. Regioni e Province autonome nonché altri enti ed organismi pubblici, potranno contribuire, mediante accordo con il MEF, alla dotazione del Fondo.
Per approfondire e scaricare il testo del decreto clicca Gazzettaamministrativa.it
Gianmarco Sadutto
(1 ottobre 2014)
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