Corte di Cassazione
Ingannare il partner dicendo di non essere sposato è reato
I principi sanciti dalla Quarta Sezione Penale nella sentenza n. 34800 del 10 agosto 2016.
Dopo anni di lettura delle sentenze depositate dalla Corte di Cassazione, sono giunto alla conclusione che, per coloro che lavorano nel mondo del cinema, anche horror, del teatro e così via non c'è modo migliore per scrivere copioni che quello di dedicarsi alla semplice lettura dei provvedimenti della Suprema Corte.
Vicende bizzarre, originali, divertenti, talvolta incredibili riempiono le aule di Tribunale dove spesso la realtà supera di gran lunga la fantasia.
"Questo matrimonio non s'ha da fare", potrebbe essere il titolo di una bella commedia all'italiana tratta dalle dodici pagine di cui si compone la sentenza n. 34800 del 10 agosto 2016 depositata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Ora, immaginate lo scenario, quello meraviglioso di una bella storia d'amore in cui fervono i preparativi per il matrimonio in chiesa. I fiori, il vestito, il corso prematrimoniale, non manca nulla, neppure il concepimento di un figlio proprio nel periodo che precede il rito nuziale.
Ma torniamo indietro di quattro anni, l'incontro tra Lui, già separato e colei che diventerà la promessa sposa. È l'inizio di un amore, il periodo più esaltante che a volte finisce, lasciando amarezze, ricordi o rimpianti ed altre prosegue sino a far convolare gli amanti a giuste nozze.
Dopo un anno di fidanzamento, lui annuncia di aver chiesto il divorzio e i due fidanzatini decidono di iniziare a vivere insieme presso l'abitazione di lei, che viene presentata come fidanzata alla sorella di lui.
La storia d'amore continua per un'altro anno durante il quale la fidanzata rappresenta al compagno il desiderio di unirsi a lui in matrimonio religioso. Lui acconsente e rassicura la promessa sposa che, attraverso gli appoggi del padre, potrà ottenere facilmente l'annullamento del precedente matrimonio così da esaudire il desiderio della fidanzata di sposarsi in abito bianco dinanzi ad un celebrante di Santa Romana Chiesa.
Fin qui nel copione del film non si evidenzierebbe alcuna originalità, ma a questo punto iniziano le sorprese.
Passano alcune stagioni ed arriva, finalmente, il fatidico giorno, in cui lui annuncia alla compagna di avere ottenuto il divorzio e l'annullamento del precedente matrimonio alla Sacra Rota, e quindi, iniziano i preparativi per il matrimonio religioso.
I due fidanzati frequentano per un anno il corso prematrimoniale presso una parrocchia di Milano durante il quale Il futuro sposo riferisce al parroco di essere divorziato e di avere ottenuto l'annullamento del matrimonio religioso da parte del Tribunale della Sacra Rota.
Ora manca soltanto la fissazione della data del matrimonio. Peraltro, proprio in concomitanza della cui frequentazione del corso prematrimoniale avviene anche il concepimento del figlio. Anche la data quindi viene fissata, al 10 aprile corrente anno, e vengono predisposte le partecipazioni.
Adesso però è giunto il momento irrimandabile che i genitori degli sposi si incontrino, ma ad un mese dalla data del matrimonio, il promesso sposo, incalzato dalle domande della compagna, come detto incinta, ammette di non avere mai chiesto l'annullamento del matrimonio ma conferma di essere divorziato e di volere sposare la donna con rito civile.
La fidanzata, oltre che ovviamente arrabbiata, si insospettisce e nei giorni successivi pedina l'uomo e lo sorprende, niente poco di meno che all'uscita della sua casa coniugale insieme alla moglie ufficiale, anch'essa in attesa di un figlio, dalla quale non si era mai separato.
Immaginate gli urli, i pianti, la irrimediabile rottura di ogni rapporto ... e sulla scena irrompe il Giudice Penale, dinanzi al quale l'uomo è chiamato a difendersi dalle imputazioni di tentata bigamia e di falso in atti pubblici, in certificazioni dello stato civile e scritture private.
Inizia, quindi, la vicenda processuale che in tutti e tre i suoi gradi conferma la condanna, ma non per bigamia. Il reato è di sostituzione di persona.
Il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che la condotta dell'uomo non fosse univocamente indirizzata a contrarre un matrimonio avente effetti giuridici in costanza di un altro vincolo matrimoniale anch'esso con effetti civili, quanto piuttosto fosse diretta ad illudere la donna di essere libero, allo scopo di continuare la relazione sentimentale con costei; di qui la riqualificazione del fatto, originariamente contestato come tentata bigamia, in sostituzione di persona.
La Corte di Cassazione - rigettato il ricorso proposto dall'imputato - ha confermato la condanna evidenziando come il delitto si consuma nel momento in cui taluno è indotto in errore a prescindere dal fatto che il vantaggio avuto di mira dall'agente sia stato o meno conseguito.
Si è ritenuto che integri il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative.
Integra infine, il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza.
La Direzione
(18 agosto 2016)
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