Contributi all'editoria
Testate giornalistiche cartacee e telematiche: il rapporto tra copie distribuite e copie vendute
Il TAR Lazio interpreta il D.L. n. 63 del 2012.
Una società editrice di una testata giornalistica di informazione quotidiana, diffusa sia in formato digitale che in formato cartaceo, ha contestato dinanzi al TAR del Lazio la legittimità dei provvedimenti a mezzo dei quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2014, ha concesso alla società i contributi di cui all’art. 3, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 250, per l’edizione digitale della testata, ma non anche quelli per il supporto cartaceo.
La predetta Commissione, in particolare, ritenuta la necessità che la società dovesse possedere tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione a ciascuna delle due modalità di diffusione della testata (cartacea ed elettronica) per la quale la contribuzione è stata richiesta, ha rilevato, quale elemento ostativo alla concessione dei contributi per l’edizione cartacea, il mancato raggiungimento da parte della medesima del requisito costituito dalla percentuale minima tra distribuito e venduto, pari al 25%, fissata dall'art. 1, comma 2, del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla L. 16 luglio 2012, n. 103, recante il riordino dei contributi alle imprese editrici di cui alla l. n. 250 del 1990 (“le imprese di cui all'art. 3 commi 2 … fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite”).
La tesi sostenuta dalla ricorrente era semplice: in particolare, si è sostenuto che, nel riconoscere, in capo allo stesso soggetto, la possibilità di concorso tra i costi relativi alla produzione digitale e quella in formato cartaceo, nei limiti consentiti dalla legge, e nel ritenere purtuttavia fermo per l’edizione cartacea il requisito costituito dalla percentuale minima tra distribuito e venduto, pari al 25%, di cui all’art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 63 del 2012, l’Amministrazione non avrebbe considerato che lo stesso decreto-legge, al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese, avrebbe introdotto una disciplina ad hoc per il riconoscimento dei contributi alle testate digitali, che ha travolto, per l’ipotesi di tale concorso, il predetto requisito.
Il TAR laziale, con sentenza n. 8081 del 10 luglio 2017 della I Sezione Quater, ha respinto il ricorso.
I giudici aditi, infatti, hanno preliminarmente osservato che non vi è dubbio che le disposizioni di cui all’art. 3 menzionato, invocate dalla ricorrente, abbiano introdotto una disciplina ad hoc per il riconoscimento dei contributi statali alle testate digitali, e che, nell’ambito di tale disciplina, sia stato anche previsto che i contributi per le testate digitali possono concorrere con quelli previsti per le edizioni cartacee; tuttavia, lungi dal ritenere che tale disciplina abbia avuto un effetto ulteriore (ovvero una modifica del regime di contribuzione pubblica per le edizioni cartacee, comportante il venir meno del rapporto percentuale minimo tra il distribuito e il venduto, posto dallo stesso D.L. n. 63 del 2012, all'art. 1, comma 2), nella decisione in commento si sottolinea che il predetto rapporto percentuale minimo va interpretato come uno dei requisiti più significativi per rimodulare l’accesso alla contribuzione pubblica delle edizioni cartacee, in quanto volto a razionalizzare il settore e rendere più efficace la contribuzione stessa nel suo complesso, ovvero come innovativamente comprendente anche il sostegno alle edizioni digitali, sia autonome che correlate alle edizioni cartacee.
In conclusione, secondo il TAR non può ascriversi alla stessa previsione l’intento di consentire che la specifica tipologia di edizione cartacea di cui trattasi venga parzialmente “assorbita” nella diversa categoria dell’edizione digitale, ovvero parzialmente “svincolata” dalle regole cui essa è autonomamente sottoposta, quale edizione cartacea, per usufruire del contributo pubblico. Con la conseguenza che ognuna delle due tipologie di edizioni, ai fini dell’ammissibilità a contributo, resta regolata dalle norme sue proprie.
Rodolfo Murra
(10 luglio 2017)
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