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Corte di Cassazione

Diffamazione a mezzo di forum in rete e responsabilità penale

Non sempre l'Amministratore di un "forum" in rete è personalmente responsabile del contenuto.

Una minorenne è  stata ritenuta colpevole del reato di diffamazione, aggravata dall'utilizzazione del mezzo di pubblicità attraverso la rete Internet, per avere, comunicando con più persone, diffuso notizie e scritti, utilizzando il proprio nome e cognome, o anche utilizzando uno pseudonimo, su un certo sito internet da lei amministrato, consistenti in una campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento (di cui all'acronimo EAP), campagna denominata "NOEAP", a mezzo della quale ledeva la reputazione in particolare di un amministratore di una casa editrice (pubblicando, in particolare, immagini frutto di montaggio, riferibili alla persona offesa, atte a ridicolizzarla, asserzioni con le quali la casa editrice veniva fatta oggetto di ingiurie e pesanti offese, ecc).

La Corte d'appello ed il primo giudice, evidenziavano, tra l'altro, - oltre alla portata offensiva di gran parte delle affermazioni riportate nel sito in questione - che tale sito, pur non avendo caratteristiche di informazioni ascrivibili alla "stampa", nondimeno costituiva la base per la costruzione di un gruppo settoriale di interesse, composto da scrittori esordienti, o aspiranti tali, mediante la discussione di temi comuni; da ciò derivava che era possibile ricomprendere in esso quella comunicazione con più persone e quella utilizzazione del mezzo della stampa di cui all'art. 595, commi primo, secondo e terzo Cod. pen.; sussisteva, poi, la responsabilità diretta dell'imputata, non mediata dai criteri di cui all'art. 57 Cod. pen., per la disponibilità dell'amministrazione del sito Internet, che la rendeva responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili alla rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; l'imputata, inoltre, non si era limitata ad ospitare sul sito in questione gli interventi di altre persone, ma era l'ideatrice, l'ispiratrice e l'animatrice della campagna "NOEAP".

Avverso la sentenza di appello la donna, nel frattempo diventata maggiorenne, proponeva ricorso per cassazione, lamentando in primo luogo che per poter processare e condannare colei che non è l'autrice materiale della diffamazione, ma la titolare del sito, che ha permesso la diffusione di contenuti diffamanti, è stato attribuito un ruolo di garanzia all'imputata, assimilando di fatto la figura del titolare del sito a quella del direttore del giornale, che ex art. 57 c.p. risponde per la mancata vigilanza in ordine ai contenuti degli articoli pubblicati; col secondo motivo, poi, l’imputava eccepiva che risultava contraddittoriamente condannata per un concorso morale con ignoti, mai formalmente contestatole, in mancanza di prova che gli autori materiali delle diffamazioni siano stati certamente ispirati dalla giovane, piuttosto che essi abbiano agito per livore personale verso la persona offesa.

La Suprema Corte, V Sezione penale, con sentenza n. 16751 del 16 aprile 2018, ha accolto il ricorso.

E’ stato preliminarmente osservato, infatti, che solo la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della L. 8 febbraio 1948 n. 47. Invero, l'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa" non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili nel concetto di "stampa" inteso in senso più ampio. Deve tenersi, infatti, ben distinta, l'area dell'informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo, tra cui: il forum/bacheca telematica, che è un'area di discussione, in cui qualsiasi utente o i soli utenti registrati (forum chiuso) sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi, attivando così un confronto libero di idee in una piazza virtuale; il blog (contrazione di weblog, ovvero "diario in rete"), che è una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente; i social-network che sono un servizio di rete sociale, lanciato nel 2004 e basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione; la newsletter, che è un messaggio scritto o per immagini, diffuso periodicamente per posta elettronica e utilizzato frequentemente a scopi pubblicitari; i newsgroup, che sono spazi virtuali in cui gruppi di utenti si trovano a discutere di argomenti di interesse comune; la mailing list, che è un metodo di comunicazione, gestito per lo più da aziende o associazioni, che inviano, tramite posta elettronica, a una lista di destinatari interessati e iscritti informazioni utili, in ordine alle quali si esprime condivisione o si attivano discussioni e commenti. Tutte le forme di comunicazione telematica testé citate sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21, primo comma, Cost.), ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa. Rientrano, infatti, nei generici siti Internet che non sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa.

Tanto precisato, i giudici di legittimità hanno osservato che non potendo per le ragioni suddette assimilarsi l'amministratore di un sito internet ad alcuna delle specifiche figure di soggetti responsabili dei reati commessi col mezzo della stampa (art. 57 Cod. pen.), quali il direttore o vice-direttore responsabile, occorre individuare a quale titolo l'amministratore del sito internet può rispondere del reato di diffamazione.

Sul punto, in mancanza di norme - come per i reati commessi con la stampa periodica - il reato di diffamazione può essere ascritto all'amministratore del sito in base alla previsione secondo le regole comuni o perché autore della stessa o quale concorrente dell'autore materiale.

La sentenza di primo grado, dopo aver formalmente escluso l'attribuzione all'imputata della responsabilità mediata dai criteri di cui all'art. 57 Cod. pen., ha erroneamente concluso nel senso che la disponibilità dell'amministrazione del sito internet rendeva l'imputata responsabile di tutti i contenuti di essi accessibili dalla rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti dall'utente, non essendo idonea ad escludere la responsabilità penale dell'imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti, contenuta nel regolamento di natura esclusivamente privata per l'utilizzazione del sito; la sentenza impugnata, invece, dopo aver condiviso con il primo giudice la natura offensiva delle affermazioni ricorrenti sul sito amministrato dall'imputata ed aver dato atto del "sentiero alquanto contorto” quello indicato dal primo giudice, ha poi ambiguamente evidenziato come l'imputata non potesse sottrarsi alle sue responsabilità in ordine alla diffamazione tramite Internet commessa in danno della persona offesa, in quanto era lei ad essere ideatrice di quella campagna "NOEAP" contro le case editrici a pagamento (e contro quella della stessa persona offesa), nonché era lei ad amministrare un forum del quale risultava essere l'ispiratrice ed animatrice.

Dal suddetto argomentare, tuttavia, ad avviso dei giudici di Piazza Cavour non si comprende all'evidenza di quali affermazioni ingiuriose nei confronti della persona offesa l'imputata sia autrice, né da quali elementi possa specificamente dedursi la sua responsabilità concorsuale con gli autori materiali della diffamazione (allo stato rimasti ignoti), non potendo l'animazione di un forum in sé determinare la corresponsabilità penale per le frasi o scritti ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi specificamente enunciati che denotino la sua coscienza e volontà nell'attività diffamatoria.

Da ciò è conseguita la statuizione di annullamento con rinvio.

Rodolfo Murra

(22 aprile 2018)

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