Gare pubbliche
Le date dei rinvii delle sedute possono essere diffuse anche solo tramite sito internet
TAR Sardegna: non è necessaria la comunicazione individuale se il portale funziona.
Un Comune sardo bandisce una gara per l’affidamento di lavori relativi ad un ambizioso progetto di riqualificazione urbana. Il bando si conclude con una clausola siffatta: “Eventuali rinvii del giorno della gara e successive sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul profilo internet del committente - Sezione Bandi di Gara/Lavori. È onere delle ditte concorrenti verificare sul sito la presenza di eventuali comunicazioni".
Ha ritenuto illegittima la previsione una ditta concorrente la quale dinanzi al TAR locale ha sostenuto che tale clausola dovesse interpretarsi con riferimento ai soli rinvii da seduta pubblica e non anche da seduta riservata, contestandosi poi la sufficienza della pubblicazione dei rinvii sul solo sito internet comunale.
Ha dissipato i dubbi il TAR Sardegna con sentenza n. 464 del 25 marzo 2015. Posto che la pubblicazione sul solo sito internet della stazione appaltante dei chiarimenti da fornire ai concorrenti costituisce strumento di comunicazione considerato sia in generale (art. 50 e 54, Codice dell'amministrazione digitale approvato con D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82), sia nello specifico (art. 70 e 71, D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163) idoneo ad informare gli interessati, trattandosi di forma idonea di “pubblicità notizia”, secondo il TAR si deve ritenere equiparabile la fattispecie sopra menzionata, dei "chiarimenti da fornire ai concorrenti" a quella della "notizia in ordine ai rinvii del giorno della gare e successive sedute di gara", trattandosi in entrambi i casi di questioni (oggetto di pubblicità notizia) di interesse generale per la totalità dei partecipanti alla gara, senza che debba ritenersi necessaria la comunicazione individuale all'interessato.
Non può pertanto ritenersi sussistente alcuna violazione né dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure di gara, di pubblicità delle sedute di gara, di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, né della normativa comunitaria, dovendosi al contrario ritenere l'idoneità e legittimità del sistema di comunicazione delle successive sedute di gara mediante pubblicazione dell'avviso sul solo sito Internet del comune, al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza delle operazioni di gara medesime.
Rodolfo Murra
(3 aprile 2015)
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