TAR LAZIO
Impianti di telefonia: il problema dell'installazione di antenne nei territori comunali
Secondo i giudici la sospensione sine die del procedimento autorizzatorio in attesa di un futuro regolamento ad hoc è illegittima.
Una Società ricorrente presentava ad un Comune laziale una d.i.a per la realizzazione di una Stazione Radio Base per la telefonia cellulare. L’Amministrazione decideva di sospendere l’efficacia della d.i.a. e di inibire l’avvio dei lavori sulla base di una deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si impegnavano il Sindaco e la Giunta a definire in tempi brevi la stesura di un futuro Regolamento per la disciplina dell’installazione delle postazioni fisse di telefonia mobile, sospendendo nelle more dell’approvazione dello stesso di qualsiasi rilascio di ulteriori concessioni.
La Società ricorreva così al TAR Lazio (II Sezione) che, con sentenza n. 4155 del 16 aprile 2018, accoglieva il gravame ed annullava gli atti comunali.
Secondo il Collegio, infatti, il Comune ha ingiustificatamente ritenuto di poter sospendere ogni installazione in assenza di una valida base normativa di riferimento, rendendo impossibile realizzare impianti di telefonia sull’intero territorio comunale, in attesa dell’approvazione di un apposito Regolamento Comunale.
Al riguardo, si è affermato che la decisione del Comune di sospendere le autorizzazioni in attesa dell’approvazione di un nuovo regolamento comunale non può essere condivisa poiché di fatto dà luogo ad una sospensione sine die della funzione amministrativa autorizzatoria concernente l’attività di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica: sospensione sine die che non rientra fra i poteri attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente.
La normativa nazionale in materia di telecomunicazioni, recata dal D.L.vo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) - nell’individuare le infrastrutture di comunicazione come “opere di urbanizzazione primaria” (art. 86, comma 3) - prevede un iter autorizzatorio particolarmente celere, incentrato su norme “di favore” per la pronta e spedita realizzazione delle opere, quale ad esempio l’introduzione del meccanismo del silenzio assenso (art. 86, comma 9) per l’autorizzazione alla costruzione degli impianti in questione.
Tali previsioni normative, peraltro, sono state definite dalla Corte costituzionale come “principi fondamentali” della presente materia (Corte cost., sentenza n. 336 del 27 luglio 2005), vincolanti per le Regioni al fine di evitare non auspicabili “dislivelli di regolazione” (Corte cost., sentenza n. 283 del 6 novembre 2009), con la conseguenza che una moratoria delle autorizzazioni comunali all’istallazione delle antenne, in assenza di un limite temporale, potrebbe porsi in contrasto anche con il disposto dell’art. 117 della Costituzione.
D’altronde l’aver legato la concessione delle autorizzazioni all’approvazione di un nuovo regolamento comunale senza la fissazione di un limite temporale vanifica anche l’interesse pubblico allo sviluppo delle reti di comunicazione sancito dal citato D.L.vo n. 259 del 2003, con conseguente illogica compressione del diritto alla libertà di svolgimento dell’iniziativa economica privata, sancito dall’art. 41 della Costituzione.
Mattia Murra
(25 aprile 2018)
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