CORTE DI CASSAZIONE
Viaggio annullato per malattia? Il tour operator è tenuto al totale rimborso
Nel caso di malattia improvvisa la Corte di Cassazione riconosce l'obbligo del Tour Operator di rimborsare tutte le somme versate dal consumatore.
A ridosso delle vacanze estive, la Corte di Cassazione interviene con una pronuncia fondamentale per tutti i viaggiatori che, purtroppo, saranno costretti a disdire le proprie prenotazioni (già pagate anticipatamente), a causa di sopravvenuta e improvvisa malattia.
Spesso le agenzie e i tour operator non riconoscono alcun rimborso, soprattutto se non si è stipulata alcuna polizza assicurativa sul rischio malattie e infortuni, non tenendo conto delle norme del codice civile e del Codice del consumo che prevedono maggiori tutele per il consumatore.
Difatti, il Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011), all’art. 79, stabilisce che nel caso di impedimento del consumatore di partire per il viaggio organizzato e già saldato, per cause impreviste e a lui non imputabili che precludono la partenza, vi è l’obbligo da parte del tour operator di rimborsargli tutte le somme già versate, al di là della stipula o meno della polizza assicurativa, tenendo anche conto del connaturato rischio imprenditoriale.
Tra l’altro, è opportuno ricordare che dal 1° luglio 2018 è entrata in vigore la direttiva europea 2015/2302 sui pacchetti turistici, la quale all’art. 12, punto 2, sancisce che “il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
Entrando nel vivo della sentenza, il contratto stipulato tra tour operator e consumatore si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché nel caso di impedimento soggettivo del fruitore della prestazione si applica l’art. 1463 c.c. (Impossibilità totale) “nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti”, con il conseguente diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate.
Per i giudici l’impossibilità totale è data dal venir meno della causa del contratto stipulato tra le parti, chiarendo che “la causa in concreto – intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato – conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra”. (cfr. Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017); pertanto, essendo la causa attinente alla funzione economico-sociale del contratto, il suo venir meno determina la cessazione degli effetti tra le parti.
Ma vi è di più: il contratto tra tour operator e consumatore si riterrà concluso per impossibilità sopravvenuta da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, estinguendosi non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile la prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sarà il creditore, ed in questo caso il consumatore/viaggiatore, a non poter effettivamente utilizzare quanto concordato per cause sopravvenute che non dipendono direttamente da lui ma da forza maggiore.
La Corte, inoltre, garantisce al viaggiatore che disdice la prenotazione anche il giorno prima della data prevista per la partenza il diritto ad ottenere il totale rimborso di quanto già versato al tour operator, in quanto la prestazione non è concretamente iniziata e il viaggiatore non ne ha usufruito.
Per scaricare la sentenza clicca questo link
Marilù Fiore
(27 luglio 2018)
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