Ministero trasporti
Seggiolini antiabbandono: presto il rimborso di 30 euro per la spesa sostenuta
Le risposte alle domande più frequenti sull'obbligo di adozione dei dispositivi antiabbandono e la circolare del Ministero.
Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, in una nota video pubblicata in data 7 novembre, sul suo profilo facebook, definisce “sacrosanta e di civiltà” la legge sull'obbligo di installazione dei dispositivi anti abbandono. È una legge anzitutto di civiltà, voluta e approvata da tutti i partiti per evitare che accadano tragedie simili a quelle avvenute in passato.
Sarà presto possibile ottenere il rimborso di 30 euro per la spesa sostenuta, pertanto è bene conservare le ricevute di acquisto.
“Mi indignano le accuse che bollano come ulteriore tassa sulle famiglie questa norma. Trovo vergognoso strumentalizzare la vita dei nostri figli a fini politici. Questa legge dovrebbe costituire soltanto una conquista per tutti e non un motivo di polemica.
Mi preme rassicurare le mamme e le famiglie sull'urgenza di questo dispositivo e sulle “multe” per chi non è ancora dotato di questo strumento: il ministero che rappresento è qui per tutti i chiarimenti e c’è la disponibilità del governo e dell’intera maggioranza a intervenire per posticipare l’applicazione delle sanzioni” conclude la ministra.
In data 8 novembre, inoltre sul portale del ministero sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti.
I DISPOSITIVI SONO IN VENDITA?
Sì, i dispositivi sono già in commercio da alcuni mesi e sono reperibili on line e nei negozi specializzati in articoli per l’infanzia.
CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE?
Non necessitano di omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore (vedi http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-11/DM%20firmato_Seggiolini_0.pdf ). Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.
A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER GLI INCENTIVI?
Un decreto verrà pubblicato nei prossimi giorni con le modalità richieste per l'erogazione dell'incentivo. Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie dopo l'esibizione della ricevuta di pagamento, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Per questo è consigliabile tenere lo scontrino.
GLI INCENTIVI SONO SOLO PER GENITORI O ANCHE PER I NONNI CHE VANNO A PRENDERE I NIPOTI A SCUOLA?
Gli incentivi sono legati al bambino, li riscuote il genitore.
QUALI SONO LE SANZIONI?
Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all'articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172). Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 10 se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.
DA QUANDO SARANNO MULTABILI I NON PROVVISTI DEL DISPOSITIVO?
Dal 7 novembre. Il governo sta lavorando per posticipare al primo marzo 2020 l’avvio delle multe per i non provvisti del dispositivo.
Infine, il sistema antiabbandono, specifica la Polizia di Stato che ha emanato ieri una circolare sull'entrata in vigore dell'obbligo, deve attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, emettendo un segnale di allarme percepibile dentro e fuori il veicolo che attiri tempestivamente l'attenzione. La Polizia consiglia, inoltre, di verificare al momento dell'acquisto la conformità del dispositivo ai requisiti tecnici previsti dal regolamento, consultando la documentazione tecnica.
A questo proposito, due allegati al decreto individuano le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali alle quali devono essere conformi i dispositivi per essere immessi sul mercato (allegato A per i dispositivi del primo e del secondo tipo, allegato B per quelli del terzo tipo). Il tutto nel rispetto della normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo (normativa di armonizzazione Ue).
RIFERIMENTI NORMATIVI
La Direzione
(8 novembre 2019)
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(indicazione fonte e link alla pagina)
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