Sportello telematico automobilista
CdM: via libera al superamento della distinzione tra carta di circolazione e certificato di proprietà
Approvato in via preliminare un Regolamento da adattarsi con decreto del Presidente della Repubblica. Novità anche per idoneità alla guida dopo un trapianto.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell’automobilista.
Il testo introduce norme di coordinamento tra le disposizioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati, superando la distinzione tra carta di circolazione e certificato di proprietà, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che ha istituito lo Sportello telematico dell’automobilista.
A tal fine, il testo introduce modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di “centro unico di servizio” affidato al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Inoltre durante la medesima seduta il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche all’Appendice II - articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.
Le nuove norme rendono più semplice ottenere i rinnovi della patente di guida, successivi al primo, per i soggetti trapiantati e per quelli affetti da malattie dell’apparato urogenitale per i quali, all’atto del primo rilascio e, successivamente, del primo rinnovo, la commissione medica locale abbia certificato che le condizioni psicofisiche non siano suscettibili di aggravamento. Per tali soggetti, i rinnovi di validità della patente, a partire dal secondo, possono essere esperiti presso i medici certificatori monocratici. La validità della patente non può essere comunque superiore a due anni.
La Direzione
(22 ottobre 2019)
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