Corte dei Conti
Dove finiscono i soldi che paghiamo per il bollo auto...a volte in tasca ai privati
Titolare di agenzia di pratiche auto intascava la tassa automobilistica come se nulla fosse. Condannata a risarcire 545.960,36 euro all'Agenzia delle Entrate.
Siamo in Sardegna, nel Comune di Torralba (OR) ed al centro della vicenda giudiziaria finata davanti alla Corte Conte, troviamo la titolare di un’Agenzia di pratiche automobilistiche che dal 2000 al giugno 2006 gestiva il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, "dimenticandosi" però di versare parte dei proventi, per un importo complessivo pari a 666.738,59 euro. Dopo la contestazione del mancato versamento, aveva pagato solo 120.778,23 euro.
La Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, con la sentenza n. 618/2014 del 21 ottobre ha confermato la condanna al risarcimento di 545.960,36 € per signora che in appena 6 anni aveva incassato parte del bollo auto pagato dagli ignari automobilisti.
I soldi ora andranno all’Agenzia dell’Entrate, Direzione regionale per la Sardegna, dopo che la titolare dell’agenzia ha provato a discolparsi a seguito della condanna in primo grado, adducendo di non aver mai rivestito la figura di agente contabile e che “il denaro movimentato dall’appellante non [avesse] natura pubblica, ma natura privatistica”.
Nulla da fare, niente scuse.
La procura ha centrato nel segno, seguita nelle argomentazioni anche dai giudici contabili.
La titolare nel 1999 aveva aderito alla convenzione approvata da Ministero delle Finanze per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, chiedendo il collegamento telematico per la riscossione, e garantendo per i rispettivi obblighi.
Da tempo i giudici hanno chiarito che “elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (artt. 74 RD n. 2440/1923, 178 e 610 RD n. 827/1924), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione”.
“Resta invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto o perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti o disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte”.
La signora titolare dell’agenzia, quindi, secondo i giudici era un “agente contabile” (dal 2000 al 2006), come tale, soggetto alla “responsabilità contabile”.
Maneggiare beni e valori di pubblica pertinenza ha fatto sorgere la responsabilità dovuta alla “condotta gravemente colposa (…) raggiunta ogniqualvolta si dimostri e resti accertata la violazione dell’obbligo di restituzione senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva”.
Luca Tosto
(31 ottobre 2014)
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