Scuola
Il Tar boccia il Consiglio di Classe ed il Dirigente Scolastico
Non ammessa all'esame di Stato l'alunna per troppe assenze. Il Tar Piemonte interviene: violato il "principio di proporzione dell'azione amministrativa".
A scuola non prendeva cattivi voti, ma le troppe assenze avevano finito per pregiudicarne la promozione. Così i genitori di una ragazza torinese si sono rivolti al Tar del Piemonte per chiedere che la loro figlia, studentessa di una quinta classa di un liceo linguistico di Torino, fosse comunque ammessa all'esame di maturità.
Secondo i genitori c'era una ragione per quelle assenze: loro erano malati e la figlia doveva prendersene cura. Il provvedimento del Tar è arrivato nel giro di pochi giorni:la presidenza della seconda sezione del Tar piemontese ne ordinava l’ammissione all’esame di Stato (superato senza grosse difficoltà).
La scuola era a conoscenza della situazione della studentessa e, secondo i giudici, si è macchiata di una "grave" violazione del "principio di proporzione dell’azione amministrativa".
Si legge nella sentenza n. 1386/2014: "La decisione del Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico di non scrutinare la ricorrente, alla luce della documentazione in atti, viola, in verità, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, essendo stata assunta senza tener conto della preminenza delle giustificazioni presentate, dalla studentessa e dai suoi genitori, durante tutto il corso dell'anno scolastico 2013/2014; ciò in contrasto con quanto sancito dall'art. 4 del "Regolamento sulle Assenze" dell'istituto scolastico, che ha recepito quanto previsto dalla normativa nazionale ed, in particolare, dal d.p.r. 122/2009 che, all'art. 14, comma 7, stabilisce che "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."
Nel caso in questione le assenze effettuate dalla ricorrente, dovute a gravi malattie che affliggono entrambi i genitori, tutte documentate, possono essere senza dubbio ricomprese nei “casi eccezionali” e “certi” in cui è consentito derogare al tetto massimo previsto dalla vigente normativa, essendo dovute proprio ai “gravi motivi di famiglia e/o personali …” ed a “gravi patologie dei componenti del nucleo familiare” previsti dall’art. 4 del Regolamento citato.
Le assenze cumulate dalla ricorrente, come evidenziato nel ricorso e non smentito dall’Amministrazione, non hanno, per di più, influito sulla possibilità di procedere alla sua valutazione, tanto è vero che l'allieva ha sostenuto tutte le verificazioni e interrogazioni previste in tutte le discipline e, una volta sottoposta, in esecuzione del decreto presidenziale, agli scrutini, è stata ammessa all’esame con una media sufficiente (riuscendo, poi, a conseguire anche una votazione idonea al suo superamento).
Da qui la violazione ancora più grave del principio di proporzione dell’azione amministrativa e l’illegittimità, come detto, dell’iniziale diniego di scrutinio dei voti da parte del Consiglio di classe."
Francesco Colafemmina
(4 agosto 2014)
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