Abilitazione all'insegnamento
Scuola, niente effetti automatici sull'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
La sentenza del TAR Lazio sugli effetti dell'annullamento della tabella di valutazione allegata al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 nonchè delle relative graduatorie ad esaurimento.
Nella sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza bis del 23 dicembre u.s. viene trattata la vicenda che riguarda le sentenze del TAR Lazio che hanno sostanzialmente annullato in parte la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, nella parte in cui stabilisce che per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento sono attribuiti ulteriori 6 punti.
Nel presente giudizio i ricorrenti chiedono l’attribuzione della maggiorazione di 6 punti nell’aggiornamento delle graduatorie in corso per la graduatoria 2014/2017 della Provincia e nella classe di concorso di appartenenza di ciascun ricorrente ovvero la decurtazione dello stesso punteggio rispetto a coloro che abbiano usufruito dell’applicazione della Tabella poi annullata in sede giurisdizionale.
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, ad agire in ottemperanza in quanto si tratta di soggetti rimasti estranei al giudizio precedente di cui oggi si chiede l’esecuzione.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che i decreti ministeriali, ed in particolare la Tabella, annullati dalle sentenze di cui si chiede l’ottemperanza e le correlative graduatorie non possono essere qualificati come atti amministrativi generali trattandosi di atti amministrativi ‘collettivi’ o ‘plurimi’ con effetti scindibili e differenziabili per ciascun singolo destinatario.
L’annullamento della tabella di valutazione allegata al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 nonchè delle relative graduatorie ad esaurimento non è, pertanto, in grado di estendere automaticamente i suoi effetti favorevoli verso gli altri soggetti inseriti in graduatoria in posizione deteriore poiché ciascuno dei ricorrenti nel ricorso di annullamento ha agito per far valere un interesse autonomo e distinto rispetto agli altri graduati.
Quindi i ricorrenti non possono giovarsi, in sede di ottemperanza, della sentenza di annullamento ottenuta da altri soggetti destinatari dell’atto, attesa la mancanza di efficacia diretta e immediata della sentenza in favore di soggetti rimasti estranei al giudizio cognitorio e stante la conseguente necessaria coincidenza tra parte vittoriosa nel giudizio cognitorio e parte ricorrente nel giudizio di ottemperanza.
In aggiunta a tali motivazioni, il TAR evidenzia come il ricorso proposto in ottemperanza è, comunque, infondato per la giuridica impossibilità sancita dal Legislatore di estendere l’efficacia di decisioni giurisdizionali favorevoli al personale dipendente della Pubblica Amministrazione.
La Direzione
(28 dicembre 2014)
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