Processo Penale
Abolita la contumacia
E' entrata in vigore il 17 maggio la legge che abolisce la contumacia. Risparmi di tempo e denaro per lo Stato con riduzione dei tempi del processo, ma rimangono problemi irrisolti.
La legge 28.04.2014 n.67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha sostanzialmente cancellato l’istituto della contumacia.
Con la nuova normativa, quando la notificazione all’imputato della prima udienza non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (quando manca una condizione di procedibilità o il giudice ritenga di dover emettere sentenza di proscioglimento, ovvero il reato sia estinto), il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato irreperibile. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del processo, il Giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso, provvedendo ad ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il Giudice fissa la data per la nuova udienza.
Solo per l’imputato assente, e cioè colui che nonostante abbia avuto notizia del processo a suo carico decida di non presenziarvi, è previsto che il processo continui e si concluda ordinariamente.
Per quanto riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione, essa è sospesa fino al momento in cui l’avviso non sia validamente notificato all’imputato.
Le innovazioni introdotte dalla legge in esame pongono però un problema di carattere intertemporale. Non risulta infatti che la nuova legge abbia previsto delle norme transitorie che ne disciplinino l’efficacia riguardo i processi in corso.
A titolo esemplificativo, si porrà il problema di come ci si dovrà comportare nei confronti degli imputati contumaci che sono in attesa della notifica della sentenza di condanna o per quegli imputati che sono già in fase dibattimentale e per i quali è stata dichiarata la contumacia.
Sarebbe quindi opportuno che il governo intervenisse approvando una norma di attuazione transitoria con la quale si stabilisse che la nuova norma non si applichi ai procedimenti in corso per i quali sia stata già dichiarata la contumacia.
Per quanto riguarda i benefici, in termini di economia processuale, l’abolizione della contumacia permetterà quindi allo Stato di risparmiare tempo e denaro potendo concentrare le proprie risorse sui soli procedimenti dei quali l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza, con la conseguenza di una riduzione dei tempi del processo.
Avv. Luca Petrucci coordinatore dell'Osservatorio Penale della Gazzetta Amministrativa
Silvia Capovin
(21 maggio 2014)
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