Corte di Cassazione
La prostituzione non è reato
Prostitute socialmente pericolose? Quando il questore può emettere il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. E i clienti commettono reato?
Parliamo di prostituzione in strada, quella a cui usualmente si assiste non appena calano le luci e la notte apre il palcoscenico alle cd lucciole! Ma forse non tutti sanno che l'attività di prostituzione non è reato, salvo che non trascenda in condotte penalmente rilevanti. Quindi, la mera prostituzione non può giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio con il quale i Questori cercano di arginare il fenomeno.
Di per sè, atteggiamenti scandalosi e adescatori non consentono, infatti, l'applicazione dell'art. 1 n. 3 della legge 1423 del 1956 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 327 del 1988 e sostituito dall'art. 1 comma 1, lett. c), D.lgs n. 159 del 2011).
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione I che, con la sentenza n. 40883/2015 (Presidente: Chieffi Severo - udienza: 6.10.2015) ha annullato la sentenza della Corte di Appello con la quale una prostituta straniera era stata condannata a 20 giorni di arresto sulla base del provvedimento del Questore di rimpatrio con foglio di via obbligatoria per aver esercitato l'attività di prostituzione per strada, in prossimità di civili abitazioni con atteggiamenti "scandalosi e adescatori" ritenendo la prostituta rientrante tra le persone di cui all'art. 1 n. 3 della legge n. 1423/1956 sopra citata sulla base dell'erroneo presupposto che la prostituzione, quando è esercitata sulla pubblica via, incida sui giovani e sugli adolescenti.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il provvedimento del Questore - costituente il presupposto del reato contestato - è illegittimo per inosservanza dell'art. 2 della legge n. 327 del 1988 che ha eliminato il riferimento a coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.
Per l'inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi ex art. 1, n. 3 legge n. 1423 e successive modifiche non è, infatti, sufficiente il mero svolgimento abituale di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali è tradizionalmente ricompresa l'attività di prostituzione), bensì occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
In altri termini, precisa la Cassazione, ai fini dell'emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è indispensabile che il comportamento concretamente realizzato dalla persona sia realmente lesivo dei beni giuridici sopra indicati.
Da quanto sopra consegue che ad avviso della Suprema Corte il mero esercizio dell'attività di prostituzione, che non costituisce di per sé reato, non può legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose previste dall'art. 1 Comma 1 lett. c) d.lgs n. 159/2011 e, quindi, non può giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.
Ma cos'è la prostituzione?
La Corte di Cassazione Sez. III sentenza n. 6821/2015 (Presidente: Fiale Aldo - udienza: 4.12.2014) ha da ultimo ribadito che per prostituzione si intende il commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica. Rientra nella nozione di prostituzione ogni attività sessuale, posta in essere dietro corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, pure a distanza, ovverosia a mezzo telefono o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire. "L'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione, quindi, non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra le parti del rapporto, bensì dalla correlazione atto sessuale-corrispettivo e che detto atto risulti finalizzato, in via diretta e immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha richiesto ed è destinatario della prestazione, e sia connotato dall'influenza reciproca e contestuale dei due soggetti".
Se, quindi, le prostitute non commettono reato, altrettanto deve dirsi per i clienti. Sul punto al fine di chiarire sotto entrambi gli angoli visuali il quadro giurisprudenziale vigente in materia, giova richiamare la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 7795/2015 (Presidente: Teresi Alfredo - udienza: 27.1.2015) che conferma l'orientamento a tenore del quale "L'accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all'agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l'espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento (sorveglianza, messa a disposizione del veicolo per l'incontro con i clienti, etc.)". Nella medesima sentenza, inoltre, si ribadisce che "concedere in locazione o in comodato un appartamento ad una prostituta, sia al fine di abitazione sia al fine di esercitarvi la prostituzione, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, potendo semmai integrare quello di sfruttamento della prostituzione qualora il canone preteso sia notevolmente eccedente rispetto al canone di mercato".
Riassumendo:
- la prostituzione non è reato;
- è prostituzione ogni attività sessuale, posta in essere dietro corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra i due soggetti che possono anche trovarsi in luogo diverso, pure a distanza, ovverosia a mezzo telefono o altre apparecchiature di comunicazione elettronica;
- il solo esercizio dell'attività di prostituzione non può legittimamente fondare l'appartenenza della prostituta alla categoria di persone socialmente pericolose;
- il questore può adottare nei confronti delle prostitute straniere il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio solo in caso di atteggiamento socialmente pericoloso ovvero qualora la prostituta commetta reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- il cliente non commette reato;
- illecita è l'attività di intermediazione e favoreggiamento;
- il cliente che riaccompagna la prostituta sul luogo dove è stata prelevata non commette il reato di favoreggiamento della prostituzione;
- non commette il reato di favoreggiamento colui che concede in locazione o in comodato un'appartamento ad una prostituta. In tali casi può ricorrere il reato di sfruttamento della prostituzione qualora il canone di locazione è notevolmente eccedente rispetto al canone di mercato.
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
La Direzione
(17 ottobre 2015)
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