Irragionevole durata del processo
Lo Stato paga se il processo in un unico grado dura più di tre anni
Equo compenso da irragionevole durata del processo, la Corte di Cassazione chiarisce qual è la durata per un unico grado e per tre gradi di giudizio che fa scattare la possibilità di chiedere il risarcimento.
Ogni volta che un processo ha una durata eccessiva, in confronto a quanto stabilito dai parametri europei e dall’art. 6 della Convenzione Europea di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, il soggetto danneggiato ha diritto ad un indennizzo sulla base della legge Pinto, legge n. 89/2001.
Problematica, tuttavia, si pone l’interpretazione delle disposizioni che regolano l’arco temporale che fa scattare il ristoro di un danno ingiusto.
Gli articoli 2 bis e 2 ter della legge recitano rispettivamente:
- 2 bis “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 (termine ragionevole) se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”.
- 2 ter “si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”.
Se il processo si conclude, per un qualsiasi motivo, in primo grado senza l’appello ed il giudizio di Cassazione, dopo quanto tempo può considerarsi la durata come irragionevole? Dopo 3 anni o dopo 6?
La risposta non è così scontata in quanto sul punto ha dovuto far chiarezza la Corte di Cassazione con la sentenza 23745 del 6 novembre, con riferimento ad un processo durato in unico grado 5 anni.
A seguito della richiesta di ristoro per la durata eccessiva del processo, una donna si era vista negare il proprio diritto in quanto i giudici avevano affermato che la norma sulla conclusione del giudizio nel termine di 6 anni “si pone come norma di chiusura e vale anche per i giudizi svoltisi in unico grado”.
La Cassazione oggi dà ragione alla danneggiata con una pronuncia dalla portata considerevole e, cassando il decreto di rigetto della domanda, afferma “[l’] interpretazione offerta dai giudici di merito finisce col porsi in contrasto, oltre che con la lettera delle disposizioni nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.
In sostanza, il comma 2 bis ed il 2 ter vanno letti congiuntamente per cui il termine di 6 anni deve riferirsi solo al processo che si articola in tre gradi. Nel caso di processo esauritosi in grado unico deve essere considerato il termine di 3 anni, superato il quale spetto l’equo compenso da irragionevole durata del processo.
Fonte: Corte di Cassazione
Luca Tosto
(11 novembre 2014)
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