Legge Pinto
Durata eccessiva dei processi: sì della Cassazione al risarcimento anche se il ricorso è collettivo
I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza pubblicata il 3 settembre 2015 n. 17572.
La legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come legge Pinto, è la legge che consente di richiedere un'equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo.
Sulla base di tale legge 24 Carabinieri, con il patrocinio del medesimo avvocato, citavano innanzi alla Corte di Appello il Ministero per richiedere l'indennizzo per l'eccessiva durata del processo con il quale, innanzi al TAR, avevano chiesto le differenze dovute per retribuzione, buonuscita e quiescenza, interessi e rivalutazione.
La Corte d'Appello negava l'indennizzo in quanto riteneva che il giudizio presupposto quello innanzi al TAR fosse una causa di natura seriale - circostanza questa che attenuava il patema d'animo legato alla pendenza di una controversia - e che del resto quel giudizio si era concluso con un nulla di fatto in quanto il TAR aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza d'interesse con un esito prevedibile stante la giurisprudenza in materia.
La Suprema Corte di Cassazione Sezione Sesta Civile con la sentenza pubblicata il 3 settembre 2015 n. 17572 ha accolto il ricorso dei Carabinieri, rilevando che non influisce sulla configurabilità di un danno non patrimoniale il fatto che la controversia irragionevolmente protrattasi sia una causa collettiva.
Anche con riferimento all'affermazione dell'evidente infondatezza della pretesa, la Corte ha rilevato che la configurabilità del danno risarcibile ai sensi della legge n. 89/2001 (cd legge Pinto) non può essere esclusa sulla base dell'esito sfavorevole del giudizio, salvo che dagli atti non risulti la prova per cui la parte che chi ha chiesto il risarcimento abbia proposto una lite temeraria al solo fine di conseguire l'irragionevole durata del processo.
Per la Corte, infatti, la mera consapevolezza della scarsa probabilità di riuscita dell'iniziativa giudiziaria è irrilevante al fine di escludere il diritto al risarcimento del danno, potendo semmai rilevare solo ai fini della quantificazione di quest'ultimo.
Nella sentenza, inoltre, viene chiarito dalla Suprema Corte che la manifesta consapevolezza della infondatezza della pretesa potrebbe essere ipotizzabile se la domanda sia formulata prospettando una questione di legittimità costituzionale, che venga poi dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale.
Sulla base di tale motivazione la Suprema Corte ha cassato il decreto rinviando la causa alla Corte di appello per la decisione nel merito.
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
La Direzione
(6 settembre 2015)
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