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Agenzia delle Entrate

Cause di modesto valore, niente più imposta di registro e di bollo

Il Fisco si adegua ai principi dettati dalla Cassazione. Esenzione per le cause sotto a 1.033,00 su atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace, ma anche per gli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

Nel 2011, l'Agenzia delle Entrate forniva chiarimenti in merito all'ambito applicativo del regime di esenzione dall'imposta di registro e di bollo previsto dall'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace) in base al quale “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni”.

In particolare, al tempo con tale risoluzione si precisa che detta disposizione di favore trovava applicazione solo per gli atti e i provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche per quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.

Seguivano, quindi, numerosi contenziosi nei quali vari contribuenti procedevano all'impugnazione degli avvisi di liquidazione con i quali venivano assoggettate a tassazione ai fini dell'imposta di registro le sentenze emesse dai tribunali ordinari in sede di appello avverso i provvedimenti del giudice di pace.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 16 luglio 2014, n. 16310, cui hanno fatto seguito altre pronunce di identico tenore 1 , ha precisato che “…l'art. 46…nel suo significato ampiamente comprensivo…si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione…alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio”.

La medesima pronuncia si fonda altresì sulla ratio della disposizione agevolativa che, a parere della Corte di Cassazione è “quella di alleviare l'utente dal costo di servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione”.

In relazione a ciò, affermano i giudici di legittimità, “…appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell'art. 37 del DPR n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, sicché la norma qui in esame non può considerarsi…né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale”.

In considerazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con le richiamate sentenze e del parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 322080 del 28 luglio 2014 2 , in ordine alla condivisibilità delle affermazioni di principio espresse dai giudici di legittimità, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre ha ritenuto che il regime esentativo per valore previsto dall'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

In adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sono quindi state superate le indicazioni di prassi fornite in precedenza, contenute da ultimo nella risoluzione n. 48/E del 2011 e, pertanto l'Agenzia ha chiesto alle strutture territoriali di far dichiarare la cessazione della materia del contendere in quelle controversie pendenti concernenti la materia in esame, invitando le strutture a chiedere al giudice la compensazione delle spese di lite, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

Enrico Michetti

 

La Direzione

(14 novembre 2014)

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