Agenzia delle Entrate
E' esente da imposta di bollo l'autentica di firma per la votazione relativa ad un Ordine professionale
Nel caso specifico, si trattava di un quesito proposto dal Collegio dei Geologi sul voto espresso per corrispondenza.
Con la Risoluzione n. 91/E del 23 ottobre 2015, l’Agernzia delle Entrate si è occupata di un quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi, che aveva chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare all’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei geologi, trasmessa mediante lettera raccomandata, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del DPR 8 luglio 2005, n. 169.
Nel caso specifico, l’interpellante ritiene che l’autentica di firma apposta sulle busta contenente la scheda di votazione sia esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 1 della tabella, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo assoluto dall’imposta gli “… atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il DPR 8 luglio 2005, n. 169, recante il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” all’articolo 3, comma 7, stabilisce che “E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l’elezione dei consigli provinciali.
L’elettore richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge…”.
Il Ministero di Giustizia, con riferimento alle votazioni effettuate per le elezioni degli ordini professionali, con nota prot. n. D.G. 10265 del 2 settembre 2005, ha chiarito che la dichiarazione di voto è per sua natura segreta, personale e non delegabile ed è esercitata sempre previo accertamento dell’identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale.
Quando il diritto di voto è esercitato per corrispondenza, mediante lettera raccomandata, questa attività di riconoscimento e identificazione del votante non può essere omessa e, dunque, per l’autenticazione deve essere posta in essere un’attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio elettorale.
Proprio in ragione dell’obbligatorietà dell’autenticazione della firma nella votazione inviata per raccomandata, il Ministero di Giustizia ha chiarito che i soggetti legittimati all’autentica sono quelli previsti dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”.
Si tratta dei notai, dei giudici di pace, dei cancellieri e dei collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, dei segretari delle procure della Repubblica, dei presidenti delle province, dei sindaci, degli assessori comunali e provinciali, dei presidenti dei consigli comunali e provinciali, dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dei segretari comunali e provinciali e dei funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Fatte queste premesse, relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, all’autentica di firma, si osserva che l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.
In deroga a tale principio, l’articolo 1 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo gli “… atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Secondo l’Agenzia, nell’ambito applicativo della citata previsione esentativa devono essere ricondotte anche le autentiche di firma effettuate ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in quanto tale disposizione appare volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale.
Le Entrate, pertanto, ritengono che anche l’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi dell’Ordine professionale dei geologi, eseguita ai sensi del citato articolo 14, possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 1 della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Moreno Morando
(25 ottobre 2015)
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