Marito commissario e moglie candidata
É legittimo il concorsone "in famiglia" dei Dirigenti scolastici
Il caso di una coppia di coniugi, lui commissario e lei candidata, giunge fino al Consiglio di Stato che respinge i ricorsi dei candidati esclusi.
Il MIUR, nel 2011, indiceva un concorso (bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 56 del 15 luglio 2011) per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici (di cui 224 per la Regione Campania). Terminate le prove scritte i partecipanti campani che non risultavano sufficienti, ricorrevano prima al Tar Campania, che respingeva i loro ricorsi, e poi al Consiglio di Stato.
Le eccezioni sollevate dai ricorrenti erano tutte inerenti il reclutamento del personale per la composizione delle commissioni giudicatrici del concorso, secondo gli esclusi infatti vi sarebbero numerose situazioni di incompatibilità tra i componenti delle commissioni.
Particolare era il caso di una coppia di coniugi, lui commissario e lei candidata.
Per il Consiglio di Stato nulla vi era da contestare ai coniugi in quanto il marito, una volta saputo dell’ammissione alle prove orali della moglie, aveva provveduto immediatamente a dimettersi. Precisa infatti sul punto il Collegio che la presenza del coniuge di una candidata "tra i componenti supplenti non inficia la legittimità della composizione della commissione, dato che tale soggetto non ha mai partecipato ai lavori e si è dimesso prima dell’espletamento".
Secondo il Consiglio di Stato - che ha ritenuto infondate tutte le censure mosse dai ricorrenti ( sentenza n. 04792/2014, depositato il 23 settembre 2014) - “ i rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa” (secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza Cons. di Stato sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606, sez. VI 27 novembre 2012, n.4858 e 31 maggio 2012 n. 3276).
Aggiunge il Collegio che “nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, tra le quali non rientra, di per sé (e cioè in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio), l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, possano essere oggetto di estensione analogica."
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Gianmarco Sadutto
(25 settembre 2014)
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