Corte dei Conti
Commissione di gara, danno erariale per compensi ai componenti in violazione del principio di onnicomprensivita'
Il trattamento retributivo previsto per il dipendente pubblico è l'unica forma di corrispettivo per la prestazione da questi resa a favore dell'ente di appartenenza.
La Corte dei conti – sezione giurisdizionale della Puglia – è stata chiamata a giudicare della posizione di due dipendenti di un Comune foggiano, relativamente ad una fattispecie molto particolare.
Dovendo appaltare il servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, l’Ente locale decideva di bandire una procedura ad evidenza pubblica. Il responsabile del procedimento adottava quindi una determinazione nella quale nominava la Commissione giudicatrice, specificando che il compenso da riconoscere ai relativi membri (tre, tutti dipendenti comunali), per lo svolgimento dell’attività di scrutinio, dovesse gravare sull’aggiudicatario ed essere calcolato prendendo a parametro le tariffe vigenti per i dottori commercialisti.
La prima anomalia della vicenda è quindi costituita dalla circostanza che per i tre componenti la Commissione fosse previsto uno specifico compenso, ancorché questi risultassero essere dipendenti in servizio di ruolo della stazione appaltante.
La seconda anomalia, invece, risiede nell’aver previsto che il compenso in questione gravasse (teoricamente) sull’aggiudicatario, il quale lo avrebbe corrisposto mediante compensazione in occasione del primo pagamento da effettuarsi in favore del contraente (e così è stato, posto che il Comune ha operato la trattenuta sul corrispettivo erogato all’appaltatore).
Si sono, peraltro, registrate altre anomalie. Infatti, il presidente della Commissione di gara è risultato essere lo stesso responsabile del procedimento, che ha deciso di autonominarsi, sebbene avesse egli stesso adottato la determina di individuazione dei componenti l’organismo. Un altro membro è risultato essere il responsabile del settore programmazione e bilancio, che su quella determinazione aveva apposto il visto di regolarità contabile. L’ultima anomalia di questa vicenda, non è tanto costituita dall’abnormità del compenso autoliquidatosi (pari, per i due dipendenti citati a giudizio dalla Procura della Corte, a quasi 150.000 Euro, di cui il 70% assorbiti dal solo Presidente-Rup), ma dal fatto che la Guardia di Finanza ha accertato che la maggior parte del lavoro, la Commissione lo ha svolto all’interno dell’orario di servizio.
Con sentenza n. 86 del 13 febbraio 2015, la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione Puglia ha condannato i due dipendenti riconoscendoli responsabili di danno erariale.
La decisione, al di là della condotta censurata, ha affrontato più approfonditamente il tema del divieto di riconoscere somme di denaro al personale dipendente di un Ente pubblico in ragione del principio della onnicomprensività, secondo il quale il trattamento economico deve remunerare tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ed ogni altro incarico conferito d'ufficio o, comunque, conferito dall'Amministrazione o su sua designazione.
Tale principio, ad un tempo, ha inteso fissare una regola applicabile per tutti i dipendenti degli Enti locali (evitando le inevitabili disparità di trattamento che sarebbero derivate dall’applicazione delle regole previgenti, da esso rese irrilevanti) ed ha, altresì, inteso ridurre la spesa pubblica, evitando che - ad esempio, mediante l’attribuzione di un incarico ad un dipendente, non strettamente rientrante nelle sue competenze, ovvero l’attribuzione “incrociata” a dipendenti di settori diversi – l’Ente locale dovesse corrispondere retribuzioni aggiuntive, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
La Corte ha altresì rilevato che i due dipendenti in narrativa all’epoca dei fatti ricoprivano il ruolo di “posizioni organizzative”, cioè funzioni per le quali l’ordinamento degli Enti locali contempla espressamente il divieto di riconoscere specifici compensi ulteriori a quelli tabellari: ed infatti, l'orientamento al raggiungimento di obiettivi specifici rende l'incarico di posizione organizzativa assimilabile a quello dirigenziale, in particolare modo - come nel caso del Comune foggiano - negli enti sprovvisti di dirigenti. Ne consegue che il trattamento economico attribuito ai responsabili di posizione organizzativa assorbe ogni altro compenso accessorio.
Né a dire che, nel caso di specie, non si potesse configurare un danno alle finanze locali. In primo luogo, il costo della Commissione giudicatrice, essendo stato trasferito sull’offerta formulata dalla ditta aggiudicataria – evidentemente influenzandola in senso incrementativo, avendo il bando di gara previstone la corresponsione – potrebbe aver anche alterato gli assetti di gara; e, in secondo luogo, anche a voler ritenere legittima quella previsione, la percezione della somme in questione, avendo integrato la violazione del predetto principio di onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, ha di fatto privato lo stesso Ente del diritto di incamerare quelle somme nel proprio bilancio, che invece sono finite nelle tasche dei due dipendenti.
Rodolfo Murra
(15 marzo 2015)
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