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Scandalo cimiteriale

Abusi edilizi e business sui morti napoletani

Si può dire tutto di Napoli, tranne che manca l’inventiva per far soldi. Vendevano le cappelle e lucravano sui manufatti costruiti sul terreno demaniale.

In questa città succede anche che i concessionari del suolo cimiteriale si sentano liberi di disporne come meglio credono.

Concesso il suolo per riposare in pace, lo sfruttavano per un loro business vendendo le cappelle sopra edificate e modificando a loro piacere manufatti storici.

I titolari delle concessioni del Comune di Napoli lucravano così indisturbati e, a loro volta, i vari “proprietari” delle cappelle costruite che si succedevano nel tempo.

Ben sette sono i processi che si sono conclusi ieri dinanzi al Consiglio di Stato. Il copione in tutti i casi era pressoché uguale: a seguito di regolare concessione di un appezzamento di suolo al fine di costruire una cappella o un monumento funerario (sei casi nel Cimitero di Poggioreale ed uno nel Cimitero Barra di Napoli), i titolari del diritto d’uso del terreno vendevano le piccole costruzioni ai migliore offerenti. Un passaggio di consegne che fruttava bene dato che nel tempo i passaggi di  consegna sono stati innumerevoli.

Le concessioni di suolo erano regolari: alcune risalivano a cavallo tra gli anni ’70 e ’90, una dei primi del ‘900, due risalivano all’800. Una di queste ultime concessioni aveva ad oggetto addirittura la cappella gentilizia costituita da settanta loculi denominata “de Guevara Suardo duchi di Bovino e di Castellairoli A.D. 1843” sita nella zona monumentale del cimitero di Poggioreale.

Con le sentenze di ieri, 26 settembre 2014 (n. 4831, 4832, 4833, 3838, 3839, 3840, 3841), i giudici di Palazzo Spada, quinta sezione, hanno chiuso le vicende iniziate quando a partire dal 2011 il Comune di Napoli, a seguito di regolare avvio del procedimento, ha disposto la revoca  decadenziale delle concessione di suolo cimiteriale (di cui alla varie delibera che le disponevano), con acquisizione del realizzato manufatto.

Non poteva essere altrimenti: i giudici amministrativi (anche in primo grado il Tar Campania) hanno respinto i ricorsi proposti dai destinatari del provvedimento (gli attuali e presunti titolari del diritto di proprietà delle tombe) avverso i provvedimenti di revoca decadenziale ritenendo infondati tutti i motivi di censura.

Tranne in un caso, quello relativo al manufatto storico, dove i motivi alla base della revoca riguardavano la realizzazione di opere edilizie in mancanza di titolo autorizzativo che avevano comportato modifiche al manufatto (oltretutto vincolato architettonicamente), i provvedimenti di revoca erano così motivati:

1) l’art. 53, comma 1, del Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei Servizi funebri e cimiteriali del 2006, prevedeva il divieto di cessione fra privati dei manufatti funebri;

2) i manufatti erano stati oggetto di vendita (in violazione del suddetto articolo);

3) il cimitero è un bene dello Stato e la concessione di sepoltura privata costituisce una concessione amministrativa con diritto d’uso non alienabile (art. 823 e 824 del Codice Civile);

4) l’art. 44 del Regolamento di polizia mortuaria stabilisce che non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione;

5) l’art. 53, comma 1, del Regolamento, che vieta la cessione diretta tra privati, è posta a tutela dell’ordine pubblico e della buona amministrazione ed è preordinata alla salvaguardia delle esigenze pubblicistiche, che impongono all’amministrazione di sovrintendere, vigilare e controllare tutte le attività relative all’area sepolcrale.

Gli atti di compravendita dice il giudice sono quindi “nulli ed inopponibili nei confronti dell’amministrazione concedente, che aveva un interesse concreto ed attuale a rientrare nella disponibilità del manufatto funebre per procedere alla sua rassegnazione nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica”.

Nel provvedimento il Collegio sottolinea che “in coerenza con gli indirizzi consolidati del giudice ordinario lo “ius sepulchri”, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene”(sempre se di godimento può parlarsi).

Laddove però tale facoltà riguarda un manufatto costruito su terreno pubblico (il cimitero) il diritto cede innanzi ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico.

Il diritto in questione ha origine da una concessione amministrativa su bene pubblico quindi il rapporto concessorio deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti”. Il questi termini lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella soggiace a delle regole.

Come i primi giudici avevano già osservato, quel divieto (di cessione dei manufatti funebri) deve essere interpretato “…per la sua portata testuale che è quella di vietare che i privati, senza la partecipazione della amministrazione pubblica, possano liberamente disporre della concessione, costituendo detto divieto ad un tempo specificazione ed estrinsecazione del divieto di subentro inautorizzato e formula pienamente esemplificativa di quel venir meno ai propri obblighi di concessione che l’art. 44 sanziona per l’appunto con la decadenza”.

Se è vero che il diritto sul sepolcro è un diritto di natura reale suscettibile di possesso e di trasmissione sia tra vivi che a causa di morte nei confronti degli altri soggetti privati (come il diritto di superficie), è altrettanto vero che esso non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla amministrazione concedente.

Con queste sentenze, quindi, e da un giorno all’altro, i napoletani in questione non sanno più dove andranno quando passeranno a miglior vita.

Sotto tale aspetto, nei giudizi hanno tutti lamentato un’ipotesi paradigmatica di espropriazione della proprietà senza indennizzo.

Come dice il giudice però, riferendosi ai diretti interessati, “l’appellante non vanta nei confronti del Comune di Napoli alcuna posizione legittimante né quanto al bene concesso in uso, né quanto al manufatto su di esso realizzato, spettando eventualmente tale legittimazione solo all’originario concessionario nei confronti del quale tuttavia risulta correttamente esercitato il potere di decadenza dalla concessione stessa.”

In conclusione, una volta dichiarata la decadenza dalla concessione del suolo cimiteriale, sono state acquisiste alla proprietà dell’amministrazione comunale le opere realizzate sul demanio ai sensi dell’art. 953 del Codice Civile.

Gli attuali (presunti) proprietari non possono contestare la decisione: il loro contratto di acquisto è nullo.

Ora il Comune è proprietario di cappelle, edicole funerarie, e manufatti monumentali costruiti dai privati e procederà nella riassegnazione nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Per approfondire clicca gazzettamministrativa.it

Luca Tosto

(27 settembre 2014)

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