Contrasto al disagio sociale
Varata una legge ad hoc per tutelare le fasce più deboli
Sul BUR n. 30 del 13 agosto 2015 è stata pubblicata la legge regionale n. 26/2015 per sostenere la riduzione degli sprechi, valorizzare e promuovere l'attività di solidarietà e beneficenza.
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 13 agosto 2015 la legge 11 agosto 2015 n. 26 recante "Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non".
Con tale intervento legislativo la Regione Basilicata intende tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi, promuovendo l'attività di solidarietà e beneficenza di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
L'art. 2 della nuova legge - che entrerà in vigore decorsi quindici giorni dal 13 agosto - indentifica in primis le eccedenze alimentari oggetto dell'intervento quali:
a) i prodotti agroalimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;
b) i prodotti agricoli non raccolti;
c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, previa preordinata predisposizione quantitativa ed organizzativa.
Sono, invece, considerate eccedenze non alimentari tutti i prodotti invenduti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienicosanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.
Nell'attuazione della nuova legge, ed in particolare per l'attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari la Regione ha espressamente coinvolto quali soggetti attuatori:
a) gli Enti locali singoli o associati;
b) gli Enti, le Associazioni e le Fondazioni che svolgono attività attinenti, di comprovata esperienza;
c) le reti territoriali di volontariato afferenti al Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata (CSV);
d) gli enti ecclesiastici;
e) le cooperative sociali già di per sé e per funzione titolari di eccedenze;
f) le reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore;
g) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte all'anagrafe di cui all'art, 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale e i cui statuti prevedono attività compatibili con le finalità previste dalla presente legge.
A tali soggetti attuatori verrano concessi contributi per:
a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi, anche avvalendosi di risorse comunitarie;
c) l'acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni;
d) la costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore;
e) i progetti di promozione ed inclusione sociale, avvalendosi anche di fondi comunitari;
f) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività.
A tal fine la Giunta Regionale entro il mese novembre (ovvero entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) approverà un apposito programma triennale di interventi nel quale verranno stabilite le modalità di sostegno operativo ed economico, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla legge.
Fonte: BUR n. 30 del 13 agosto 2015
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BUR
Enrico Michetti
La Direzione
(18 agosto 2015)
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