Inps
Riduzione contributiva nell'edilizia: le domande dal 1° settembre
Con il Messaggio n. 5336/2015 l'Istituto ha fornito indicazioni e chiarimenti sulla normativa del settore.
Con il Messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha trattato il tema della “Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 29 d.l. 244/1995”.
A questo proposito, l’INPS ha ricordato che l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.
Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.
Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015.
L'Istituto evidenzia che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
L’INPS ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015. Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente al 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Per saperne di più:
vai al testo integrale del Messaggio con l’Allegato
Fonte: INPS
Moreno Morando
(21 agosto 2015)
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