Inps
Congedo parentale: i chiarimenti sull'aumento della durata del beneficio
L'Istituto si è occupato delle domande nel periodo transitorio, riguardanti i figli con disabilità in situazione di gravità.
Con il Messaggio n. 4805, del 16 luglio 2015, l'Istituto Nazionale di Previdenza ha trattato il seguente tema: “Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità da 8 a 12 anni. Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio”.
Al riguardo, l'Inps sottolinea che il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” apporta, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
In particolare, l’articolo 8 del precitato Decreto Legislativo n.80/2015 interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 ridefinendo, in via sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.
Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino.
L'Istituto evidenzia che il novellato art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.
Dal dettato normativo dei novellati artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince, inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.
Rimane salvo, altresì, precisa sempre l'Inps con il Messaggio in esame, che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (circolare n. 32 del 6 marzo 2012).
Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino - o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale, non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001:
-tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
-tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per avere maggiori informazioni: vai al testo integrale del Messaggio
Fonte: INPS
Moreno Morando
(16 luglio 2015)
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