Corte di Cassazione
Va direttamente in prigione l'indagato già condannato per evasione nei 5 anni precedenti
Niente arresti domiciliari per la presunzione di inaffidabilità. I principi della II Sezione Penale nella sentenza del 12.4.2015, n. 14111.
La disposizione contenuta nell’art. 284, comma 5 bis, c.p.p. che preclude la concessione degli arresti domiciliari «a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti il fatto per il quale si procede», non può considerarsi superata dalla norma di carattere generale di cui all’art. 275, comma 2 bis, c.p.p. (introdotta dal decreto legge n. 92/2014 come convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 117) che impedisce l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei casi di prognosi di condanna inferiore ai tre anni.
Il “decreto salvacarceri”, in altre parole, non offre alcuna via di “salvezza” al pregiudicato infraquinquennale per evasione, per il quale ricorrano le specifiche esigenze cautelari.
È questo il principio perentoriamente sancito dalla Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14111 del 12 aprile 2015.
Nella pronuncia de qua si osserva in particolare che «l’art. 284, comma 5 bis, c.p.p. assume il significato di una presunzione assoluta di inaffidabilità del soggetto che, avendo violato le prescrizioni allo stesso già in precedenza imposte, sulla base di quanto risulta da una sentenza definitiva di condanna per il delitto di evasione, appare immeritevole dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari».
In questa prospettiva, «al giudice viene sottratto qualsiasi potere discrezionale in ordine all’individuazione della misura cautelare da applicare, essendosi introdotta una presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere» che non può dirsi in alcun modo ridimensionata o, addirittura, abrogata con l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 275, comma 2 bis, c.p.p..
La necessità di arginare il sovraffollamento carcerario non giustifica, dunque, alcun trattamento di favore nei confronti di chi, già mostratosi refrattario al vincolo penale, risulta gravemente indiziato di un ulteriore delitto per il quale sussiste uno o più degli elementi indicati dall’art. 274 c.p.p.(pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove).
Luca Petrucci
Giulio Vasaturo
V/Appr.
La Direzione
(16 aprile 2015)
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