Corte dei Conti
Province, niente rimborso forfettario per le spese di viaggio degli amministratori
Il parere sulla finalità del contenimento della spesa pubblica nell'utilizzo del mezzo proprio per chi risiede fuori del capoluogo del comune ove ha sede lente.
I criteri di rimborso dei costi sostenuti per l’utilizzo del mezzo proprio “dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa … e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto".
È quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Emilia Romagna nel parere del 10.4.2015 reso in risposta al quesito formulato dalla Provincia di Parma in ordine alla possibilità di un rimborso forfettario in caso di utilizzo del mezzo proprio - dagli amministratori di cui all’art.1 comma 84 del l.56/2014 - che risiedano fuori del capoluogo del comune ove ha sede l’ente ed ivi si rechino in occasione della partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari.
Per il Giudice contabile non risulta plausibile un rimborso di tipo forfettario nella misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina) anche nell’ipotesi prevista al comma 3 dell’art.84 del tuel ed il rimborso è dovuto per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, con l’ulteriore limite degli oneri che avrebbe sostenuto l’ente in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici di trasporto.
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Enrico Michetti
La Direzione
(20 aprile 2015)
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