Responsabilità erariale
Quando parte la Corte dei Conti non sempre siete spacciati
L'esercizio dell'azione di danno erariale tra ipotesi e "notizie di danno".
Con la sentenza n. 203/2014 del 9 settembre, la Corte dei Conti sezione Sardegna, oltre ad accertare un danno alle casse pubbliche, ha fatto chiarezza su un tema importante: quello relativo al concetto di “notizia di danno”, elemento necessario per poter iniziare un’azione di responsabilità erariale.
Per chi non è ferrato sul tema, ricordiamo che la disciplina normativa prevede che “le Procure della Corte dei Conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno”.
Ebbene, potrà sembrare non così importante, ma il concetto di “notizia di danno” è determinante al fine di poter ritenere un’azione della procura contabile ammissibile o non ammissibile.
Sul punto i legali del convenuto in via pregiudiziale hanno dedotto che l’atto di citazione è stato azionato in assenza di una concreta notizia di danno, ai sensi dell’art. 17 comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 141/2009: esso sarebbe scaturito dalla segnalazione del Procuratore della Repubblica che informava del procedimento penale per il reato di cui all’art. 353 c.p. nei confronti del sindaco, del segretario generale e del convenuto; in ordine però all’antigiuridicità del comportamento faceva riferimento unicamente al ricorso proposto da una associazione conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato la quale, tuttavia, non fa alcun riferimento al comportamento antigiuridico del convenuto.
Nel caso di oggi la Corte Sarda non è stata clemente: la notizia di danno, secondo la Corte, c’era, pertanto, accertati i presupposti di merito, ha condannato il convenuto a 25.987,98 € di danni.
Quanto ai caratteri di specificità e concretezza della segnalazione di danno - previsti dall’art. 17, comma 30-ter citato - il Collegio ha richiamato le Sezioni riunite della Corte dei Conti che hanno precisato che l’espressione ‘notizia di danno’, richiesta dalla legge, fa riferimento, secondo la comune accezione, ad un dato meramente cognitivo e non deve equivalere ad una informativa così precisa e circostanziata da contenere tutti gli elementi necessari per dar corso all’azione di responsabilità. La sanzione di nullità può colpire, dunque, solo quegli atti istruttori e processuali che traggano origine da mere supposizioni (SS.RR. n. 12/2011/QM).
In altri termini, secondo la giurisprudenza contabile la ratio della norma è quella di garantire che l’istruttoria del P.M. contabile sia suffragata, nella fase di avvio, da elementi concreti e specifici e non si basi su mere ipotesi o illazioni astratte tali da consentire che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico su un settore di attività amministrativa per un rilevante lasso di tempo, così dando corpo ad una attività di controllo da parte di un organo a ciò non abilitato.
Nel caso in esame, la notizia di danno è costituita dall’indagine penale che ha individuato ed ipotizzato diverse anomalie nelle attività preparatorie ad una gara per la predisposizione di un’attività di progettazione e consulenza ai fini dell’approvazione di una variante urbanistica.
E' quanto successo in Sardegna, quando, da una vicenda relativa ad una gara d’appalto per l’affidamento di alcuni servizi propedeutici per l’approvazione di una variante urbanistica, seguita da una presunta responsabilità penale di alcuni amministratori, la Procura Regionale della Corte dei Conti della Sardegna si è mossa per accertare eventuali danni erariali.
Ad avviso della Procura attrice, le spese sostenute dal Comune in questione, anticipate per un contratto di assistenza tecnica (stipulato dopo l’aggiudicazione e poi ritenuto nullo), costituivano un danno erariale del quale doveva rispondere il responsabile del settore assetto del territorio ed urbanistica.
Quest’ultimo, secondo le risultanze del giudizio amministrativo precedente (che aveva dichiarato illegittime le varianti al progetto), avrebbe posto in essere un procedimento di gara affetto da gravi vizi in ordine all’imparzialità della procedura di scelta del contraente.
Gli atti di gara, sosteneva la procura, sarebbero stati “orientati” per favorire la ditta aggiudicataria. In sostanza il procedimento sarebbe stato finalizzato a favorire un contraente privato.
Ma cosa c'entra una eventuale responsabilità penale e l’annullamento di provvedimenti amministrativi con il danno erariale?
Oltre alla distorsione dell’interesse pubblico per quello privato (falsando la procedura per l’appalto), il geometra sarebbe stato responsabile della redazione della clausola contrattuale grazie alla quale al privato aggiudicatario era stata attribuita un’anticipazione sul corrispettivo.
E dov’è la notizia di danno?
Lamentavano infatti i legali del geometra che la notizia di danno fosse troppo generica, deducendo una inutilizzabilità nel giudizio contabile delle risultanze precedenti, nonché delle risultanze delle indagini penali, data la mancanza di un rinvio a giudizio.
A nulla sono servite tali eccezioni.
Dice infatti la Corte: bisogna distinguere tra la fondatezza dei fatti (relativi al presunto danno) ed i requisiti per iniziare una azione.
Relativamente alla “notizia di danno” i giudici ricordano che “quanto ai caratteri di specificità e concretezza della segnalazione, (…) le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno precisato che l’espressione “notizia di danno”, richiesta dalla legge, fa riferimento, secondo la comune accezione, ad un dato meramente cognitivo e non deve equivalere ad una informativa così precisa e circostanziata da contenere tutti gli elementi necessari per dar corso all’azione di responsabilità”.
L’importante, dicono i giudici, è che l’azione della procura non sia una mera ipotesi o sia basata su illazioni astratte. Questo perché, le indagini non possono essere dirette in modo generico su un settore dell’attività amministrativa.
Superato questo sbarramento iniziale, l’esito della vicenda non è stato favorevole al geometra.
In conclusione quindi, accertata l’effettività delle manipolazioni sulla procedura, il danno erariale è stato quantificato in 25.987,98 €, pari all'anticipazione illegittima versata dal Comune (oltre rivalutazioni e spese), in quanto atto di esecuzione di un contratto affetto da invalidità insanabile.
Prestate attenzione quindi, i magistrati contabili potrebbero essere dietro l’angolo. Potreste rispondere per ogni segnalazione di danno erariale che non sia solo “ipotesi”.
Luca Tosto
(13 ottobre 2014)
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