Infiltrazioni mafiose
Scioglimento del Consiglio Comunale: poteri limitati al giudice
Niente valutazioni che, al di fuori della repressione del travisamento dei fatti, si muovano sul piano del merito. La sentenza del Consiglio di Stato del 24.4.2015.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 24.4.2015, ha evidenziato che le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.
Assumono, quindi, rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) senza che sia necessario che gli indizi raccolto siano sufficienti per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione.
In particolare, il provvedimento di scioglimento potrà, quindi, essere adottato sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza.
Se è vero, quindi, che gli elementi raccolti, devono essere «concreti, univoci e rilevanti», è tuttavia solo dall’esame complessivo di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall’altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell’ente.
Da ciò consegue che il giudice amministrativo, nell’esame delle impugnazioni dei provvedimenti di scioglimento, può esercitare un sindacato di legittimità di tipo estrinseco, senza possibilità di valutazioni che, al di fuori della repressione del travisamento dei fatti, si muovano sul piano del merito.
Le esigenze di celerità del procedimento escludono poi la necessarietà della comunicazione dell’avvio del procedimento, tenuto conto della natura preventiva e cautelare del decreto di scioglimento e della circostanza che gli interessi coinvolti non concernono, se non indirettamente, persone, riguardando piuttosto la complessiva operatività dell’ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell’intera collettività comunale.
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La Direzione
(26 aprile 2015)
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