Ammortizzatori sociali
Indennità di disoccupazione, i chiarimenti per i collaboratori coordinati e continuativi
On line la circolare dell'INPS n. 83/2015 sugli aspetti operativi collegati alle nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.
L'Istituto Nazionale di Previdenza, con la circolare n. 83 del 27 aprile 2015 - che di seguito si illustra sinteticamente - ha inteso chiarire gli aspetti operativi collegati al Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Il Decreto citato ha dettato, tra l’altro, nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. In particolare, l’art. 15 del richiamato decreto legislativo ha istituito, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, una nuova indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - con esclusione degli amministratori e dei sindaci - iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto precedente, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (stato di disoccupazione);
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);
c) possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al punto 2.1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).
Lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI - la categoria di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.
Il lavoratore con contratto di collaborazione di cui all’art. 15 del richiamato decreto legislativo deve possedere, altresì, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS.
Il comma 2 del richiamato art. 15 prevede che per l’accesso alla indennità DIS-COLL il collaboratore deve fare valere - nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione - un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 del citato art. 15, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 del citato art. 15 - relativo all’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente “ … per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati …” nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Per la fruizione dell'indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione di cui al comma 1 del richiamato art. 15 devono presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto, a pena di decadenza, di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. La prestazione è naturalmente sospesa nel caso in cui il beneficiario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni.
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.
Il punto 3 della circolare n. 83 dell'Inps tratta della “Gestione del passaggio dalla indennità Una Tantum alla DIS-COLL e il punto successivo dei casi di decadenza dall'indennità stessa, mentre il punto 5 parla si occupa del finanziamento.
L’indennità di disoccupazione erogata ai soggetti con rapporto di collaborazione coordinata è considerata, ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art.11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.
Dopo aver chiarito il tema dei ricorsi (punto 7), successivamente (punto 8) la circolare passa alle istruzioni operative per gli eventi di disoccupazione dell'anno 2013 e poi alle istruzioni contabili (9) e a quelle procedurali, al punto 10.
In conclusione, nella circolare si evidenzia che sono stati rilasciati i servizi per la presentazione telematica, mediante acquisizione online, delle domande DIS-COLL per gli utenti Patronati e Cittadini.
Le domande presentate telematicamente possono essere acquisite in DsWeb accedendo al link Domande Internet - Domande provenienti da Sportello virtuale - Domande ASpI, MiniASpI, DIS-COLL da Sportello virtuale, con le consuete modalità.
Per maggiori informazioni: vai alla circolare n. 83/2015
Moreno Morando
(28 aprile 2015)
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