Ministero dell'Interno
Anagrafe nazionale della popolazione residente: le novità del nuovo Regolamento
La circolare del Viminale fornisce chiarimenti ed indicazioni in ordine alle modifiche normative introdotte in materia.
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Viminale ha emanato la Circolare N. 12 del 2 ottobre 2015 in tema di regolamento anagrafico.
In particolare, nel Provvedimento citato si evidenzia che, nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 17 luglio 2015 rubricato: "Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente".
Il citato D.P.R. n. 126/2015 dà attuazione alla previsione del comma 5 dell'art. 2, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221 che, come noto, ha istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale subentrante all'INA, all'AIRE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Le modificazioni introdotte, in continuità con i provvedimenti attuativi dell'ANPR adottati con i D.P.C.M. n. 109/2013 e n. 194/2014 (illustrati nelle circolari nn. 19 e 23, del 2013, e n. 5 del 2015), mirano a rendere il regolamento anagrafico coerente con la nuova prospettiva dell'anagrafe nazionale unitaria, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa.
In tale contesto, nell'ottica quindi del superamento della dimensione locale delle anagrafi, le principali novità possono essere così sintetizzate:
-il concetto di comune di iscrizione anagrafica, non più coerente con il nuovo sistema, è sostituito con quello di comune di residenza; inoltre, sono eliminati i riferimenti al comune di iscrizione AIRE;
-la fattispecie del trasferimento da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto è stralciata dalle ipotesi di iscrizione e cancellazione e ricondotta ai casi di mutazione anagrafica; tra le cause di cancellazione è introdotto il trasferimento all'estero dello straniero, e ne sono escluse il trasferimento della residenza in altro comune, all'estero, e il trasferimento del domicilio della persona senza fissa dimora;
-è previsto che i certificati anagrafici siano rilasciati anche dagli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono; è, altresì, introdotto, l'obbligo di identificazione del soggetto richiedente ed eliminato il riferimento al timbro dell'ufficio; tra le notizie sottratte alla certificazione sono aggiunte il domicilio digitale (di cui è previsto l'inserimento nella scheda individuale), la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno;
-è introdotta la disciplina dell'accesso dell'interessato ai propri dati, contenuti nell'ANPR, effettuabile presso gli uffici anagrafici di tutti i comuni, nell'esercizio dei diritti sanciti nel Codice sulla protezione dei dati personali, recato dal d.lgs. 30/6/2003, n. 196, coerentemente con quanto previsto nell'art. 6 del citato D.P.C.M. n. 194/2014;
-è previsto che, fermi restando i servizi resi dall'ANPR in funzione della produzione statistica, le rilevazioni concernenti il movimento naturale della popolazione ed il trasferimento di residenza vanno effettuate in conformità non più ai modelli bensì ai metodi, ai formati ed agli standard indicati dall'Istat e tenuto anche conto della disciplina attuativa in materia di censimento permanente (prevista dall'art. 3, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012);
-è stabilito che gli adempimenti anagrafici relativi agli italiani residenti all'estero restano disciplinati dalla legge 27/10/1988, n. 470, e dal regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la disciplina istitutiva dell'ANPR;
-sono abrogati: gli artt. 8 e 9 in quanto le relative previsioni sono confluite nel nuovo art. 10-bis; gli artt. da 24 a 26 in quanto non compatibili con la tenuta in formato elettronico delle schede anagrafiche; gli artt. da 28 a 31 poiché riferiti ad anagrafi locali e ad adempimenti basati su documentazione cartacea;
-la funzione di vigilanza anagrafica del Prefetto viene riferita alla correttezza degli adempimenti anagrafici e non più alla tenuta delle anagrafi.
Stante la gradualità del passaggio dalle anagrafi comunali all'anagrafe unitaria, il D.P.R. in esame stabilisce che il comune per il quale non si sia ancora verificato il subentro proceda a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni regolamentari previgenti alla sua entrata in vigore (15/8/2015) e che le stesse continuino ad applicarsi anche agli adempimenti che interessino congiuntamente un comune transitato ed uno non transitato (art. 3).
Ciò posto, nell'allegare il testo a fronte delle modifiche recate dal regolamento in esame, il Viminale evidenzia come la corretta attuazione delle nuove disposizioni costituisca condizione essenziale per la complessiva realizzazione dell'importante progetto rappresentato dall'ANPR.
Per saperne di più e per consultare il testo a fronte delle modifiche normative:
vai al testo integrale della Circolare n. 12/2015 del 2.10. 2015
Moreno Morando
(14 ottobre 2015)
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