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I Tweet della politica: monito del Consiglio di Stato
Gli atti d'indirizzo della politica debbono concretarsi nella dovuta forma tipica dell'attività della pubblica amministrazione. La sentenza del 12 febbraio 2015 sui "cinguettii" dei Ministri.
Si segnala la sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2015 con la quale i giudici di Palazzo Spada nel risolvere una complessa vicenda che riguarda il Comune di La Spezia relativa all'approvazione, all’esito di un apposito concorso di progettazione, di un intervento di riqualificazione architettonica ed artistica di una piazza, hanno preso anche posizione in ordine ad un “tweet” del Ministro che preannunciava la richiesta al comune di sospendere i lavori in attesa della verifica del progetto da parte del Ministero.
Nel giudizio, il Comune di La Spezia con il ricorso originario deduceva, tra l'altro, che le dichiarazioni via tweet e a mezzo stampa del Ministro integravano un’inammissibile usurpazione di funzioni amministrative di esclusiva competenza dirigenziale.
Nello stesso procedimento, peraltro, il Comune di La Spezia ha anche proposto appello incidentale sempre, in relazione alla impugnativa del tweet del Ministro, dal primo giudice ritenuto atto non impugnabile ma solo spia di eccesso di potere, trattandosi invece di atto di volontà di sospensione dei lavori.
Senza entrare nel merito della vicenda, la sentenza in esame si palesa oltremodo interessante in quanto la giustizia amministrativa viene chiamata ad esaminare un nuovo fenomeno, quello dell'utilizzazione ormai dilagante dei nuovi mezzi di comunicazione dell'attività politica.
Sul punto il Comune ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza che non ha ritenuto di annullare il “tweet” o “cinguettio” del Ministro, ma ne ha solo dedotto una spia di eccesso di potere, "avendo gli organi statali avuto un ripensamento rispetto alle precedenti valutazioni soprattutto, o addirittura solo, per compiacere o per non discostarsi da posizioni pubblicamente assunte dall’autorità politica."
Il Consiglio di Stato nel dichiarare che tale pretesa svolta nell’appello incidentale sia assorbita dall'accoglimento della domanda di annullamento del ricorso originario ha ritenuto superflua "sia la ricerca di una ulteriore e distinta causa di illegittimità (per quanto sia evidente quantomeno la “spia” della disfunzione) sia soprattutto l’esame della domanda, da ritenersi per logica elementare condizionata, diretta ad annullare l’atto dell’autorità politica, perché da intendersi esso già quale manifestazione di volontà attizia."
Aggiungendo, però, per completezza che gli atti dell’autorità politica, limitati all’indirizzo, controllo e nomina ai sensi del decreto legislativo n.165 del 2001, debbono pur sempre concretarsi nella dovuta forma tipica dell’attività della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 24 settembre 2003, n.5444, Cassazione civile, sezione II, 30 maggio 2002, n.7913; III, 12 febbraio 2002, n.1970), anche, e a maggior ragione, nell’attuale epoca di comunicazioni di massa, messaggi, cinguettii, seguiti ed altro, dovuti alle nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di comunicare l’attività politica.
Per acquisire gratuitamente il testo integrale della sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(13 febbraio 2015)
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