Ricerca di idrocarburi
Il Consiglio di Stato applica il principio di precauzione
Giusto negare una v.i.a. se c'è il rischio per il cedimento di una diga. La sentenza del 18.5.2015.
Una società specializzata nella ricerca delle materie nel sottosuolo, nel 2009 presenta un’istanza all’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) per la concessione di coltivazione di idrocarburi, finalizzata alla realizzazione di un progetto che prevedeva la perforazione e messa in produzione di tre pozzi (ulteriori a quelli già in uso nel sito) ed una centrale di raccolta e trattamento gas estratto, oltre alla costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete esistente.
Le Amministrazioni statali coinvolte nel procedimento autorizzativo pendente presso il Ministero dello Sviluppo Economico avevano espresso pareri positivi al progetto della società, mentre, viceversa, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, aveva formulato valutazione negativa di impatto ambientale.
In particolare, tra i motivi ostativi v’era quello per il quale “era mancata la valutazione, in seno allo studio di impatto ambientale, della quantità di acqua sottratta alle sorgenti a seguito dell’estrazione nonché la circostanza che i sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione di fenomeni legati alla subsidenza, che nel caso avvenissero innesterebbero un fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale, circostanza questa che induce il Comitato ad avvalersi del principio di precauzione”.
Il tema di fondo era la tenuta effettiva di una diga esistente all’esito della richiesta perforazione.
La proponente società impugnava dinanzi al TAR il giudizio negativo, denunciando le carenze istruttorie dell’intera procedura, evidenziando l’irragionevolezza delle motivazioni addotte e segnalando la mancanza di valutazioni tecniche idonee a sostenere il giudizio finale.
Il giudice di primo grado accoglieva in parte le censure sollevate, ordinando di rielaborare lo studio che aveva condotto ad una via negativa.
La Regione interessata appellava. Ed il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 maggio 2015 n. 2495 (della Quinta Sezione), ha dato ragione all’Ente pubblico, invocando il principio di precauzione.
Come noto, il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.
L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.
Ebbene, posto che le conclusioni cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla proponente in merito al rilievo dei fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica, i giudici di appello hanno concluso che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità, della sicurezza della diga e dell’insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente.
Se si considera poi l’irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un’area caratterizzata da conclamati da profili di fragilità, il Consiglio di Stato ha ritenuto ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione nei termini sopra richiamati.
In definitiva, a fronte del rischio di cedimento della diga e in considerazione delle più ampie esigenze di tutela ambientale e di incolumità pubblica, del tutto legittima è apparsa agli occhi dei giudici di Palazzo Spada, nell’esercizio di un potere latamente discrezionale non sindacabile nel merito in assenza di profili di sviamento e travisamento, la conclusione di matrice cautelativa cui è pervenuto il Comitato VIA.
Rodolfo Murra
(19 maggio 2015)
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