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Giustizia amministrativa

Appalti, il Consiglio di Stato impone la sintesi

Tempi duri per gli avvocati prolissi. In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto che fissa le dimensioni dei ricorsi e degli altri atti difensivi.

Il Consiglio interviene sugli avvocati prolissi avviando la sperimentazione prevista dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 relativa al contenimento del numero delle pagine del ricorso e degli altri atti difensivi limitatamente al cd rito degli appalti pubblici disciplinato dall'art. 120 c.p.a. e che riguarda l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, vale a dire la c.d. procedura ad evidenza pubblica.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5.6.2015 il decreto 25 maggio 2015 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa contenente la "Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti".
 
In via generale in base al decreto viene stabilito al n. 2 che le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformita' alle specifiche indicate espressamente nel decreto.
 
Massimo 10 pagine, invece, sono fissate rispettivamente per la domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo afferente il procedimento di sospensione della sentenza impugnata innanzi al Consiglio di Stato.   
 
Ugualmente non più di 10 pagine sono previste per le memorie di replica nonché per l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio.
 
Nel decreto poi si precisa che la dimensione dell'atto di motivi aggiunti e' autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede. 
 
In ogni caso sono escluse dal computo delle pagine le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:
 - l'epigrafe dell'atto; 
 - l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalita'; 
 - l'individuazione dell'atto impugnato; 
 - il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale; 
 - le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 del decreto e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dal numero 11; 
 - le conclusioni dell'atto;
 - le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste dalla legge; 
 - la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
 - l'indice degli allegati; 
 - le procure a rappresentare le parti in giudizio; 
 - le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.
 
Al n. 8 del decreto vengono poi individuate le eccezioni a siffatti limiti laddove si prevede che con decreto del Presidente della Sezione competente o del magistrato da lui delegato sono autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo a 50 pagine per gli atti indicati al sopraindicato numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati ai numeri 3, 4 e 5 del decreto ovvero per la domanda cautelare, per le repliche e per l'atto d'intervento e le memorie per la parte non necessaria del giudizio qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico. A tal fine vengono valutati, esemplificativamente:
- il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; 
- il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati;
- la dimensione della sentenza impugnata;
- l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate;
- la necessita' di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori;
- l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui ai numeri 8 o 9 nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa a taluna delle opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.
 
 Al n. 9 viene poi stabilito che con il decreto di cui al numero 11 ovvero emesso sulla base dell'istanza formulata dal ricorrente in calce al ricorso puo' essere consentito un numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8, qualora i presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti. Aggiunge il n. 10 del decreto che nei casi di cui ai numeri 8 e 9, e' sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti. 
 
Quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 8 e 9, nel decreto al n. 11 viene stabilito che essa  e' effettuata dal Presidente della Sezione competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente formula in calce al ricorso istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. In caso di mancanza o di tardivita' della pronuncia l'istanza si intende accolta. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono il medesimo regime dimensionale 
 
Il decreto, inoltre, introduce parametri precisi anche in ordine alla formattazione degli atti che debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10  pt nelle note a pie' di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). 
 
In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al numero 12, ne deve essere possibile la conversione in conformita' alle specifiche tecniche sopra indicate.
 
La nuova disciplina si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere dal 5 luglio 2015, mentre nella prima attuazione del decreto, relativamente ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data anzidetta in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado. 
 
Da ultimo si precisa altresì che la nuova disciplina potrà essere modificata  o integrata ad esito del monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
 
Enrico Michetti

La Direzione

(10 giugno 2015)

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