Funzione Pubblica
Dipendenti pubblici, firmata la circolare sul pensionamento obbligatorio
Diramata la circolare n. 5/2015 sulla soppressione del trattenimento in servizio e modifica della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Con tale circolare vengono fornite le linee interpretative dell'art. 1 del decreto legger n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 diretto a favorire il ricambio ed il ringiovamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche è prevista l'abolizione del trattenimento in servizio che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare dopo il raggiungimento dei requisiti per la messa a riposo. Il nuovo sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro:
1. Obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale;
2. Rimessa alla determinazione dell'Amministrazione per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti previsti dall'art. 24, commi 10 e 12 del Decreto legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita e senza penalizzazione del trattamento.
Le nuove disposizioni sull'abolizione del trattenimento in servizio non riguardano alcune categorie di dipendenti per i quali altre norme speciali stabiliscono limiti diversi quali i magistrati per i quali resta il compimento del settantesimo anno di età e gli avvocati e procuratori dello stato e per i professori universitari ordinari.
Viene prevista una disciplina transitoria per i trattenimenti in servizio in essere fino alla data del 31 ottobre 2014 o data antecedente se prevista nel provvedimento. Essendo già scaduto tale termine, nella circolare si precisa che tali trattenimenti non possono proseguire. "A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si intendono revocati ex lege".
Nella circolare si prevedono poi "Le ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro" che riguardano in particolare il caso in cui il dipendente non abbia maturato alcun diritto alla pensione al termine dell’eta limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, l'Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite "per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita)".
Un regime speciale viene previsto per i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetricia) per i quali continua a valere la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età.
Per quanto attiene poi alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, nella circolare vengono precisate le novità.
Viene ampliata la platea delle amministrazioni interessate, infatti, oltre alle pubbliche amministrazioni l'applicazione riguarda anche le Autorità indipendenti, mentre restano fuori dall'ambito di applicazione le categorie di personale regolate da regimi di accesso al pensionamento speciali, soggetti all'armonizzazione come il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Il nuovo testo per quanto riguarda i presupposti richiama il requisito contributivo aggiornato per il conseguimento della pensione anticipata. Tuttavia, si precisa nella circolare, il recesso unilaterale non può aver luogo se a causa della risoluzione il dipendente subirebbe le penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10 DL n. 201/2011. Pertanto a decorrere dall'anno 2014 la risoluzione unilaterale del rapporto può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età. Non è più possibile procedere in regime ordinario alla risoluzione unilaterale nei confronti dei dipendenti che compiono i 40 anni di anzianità contributiva (tranne che nel caso di ricorso ai pensionamenti in deroga per soprannumero, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori al decreto legge n. 201/2011).
I dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al pensionamento previgente. È il caso di coloro che entro tale data hanno maturato la quota 96. Nella circolare si precisa che anche dopo la data di entrata in vigore della novella (19 agosto 2014) nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione può esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale, nonché al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio.
Per quanto riguarda la procedura, la decisione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati. Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova normativa stabilisce in sei mesi.
Da ultimo la circolare dedica un paragrafo ai regimi speciali dei magistrati, professori universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.
Per maggiori informazioni scarica la circolare.
Enrico Michetti
La Direzione
(21 febbraio 2015)
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