Edilizia
D.I.A.: il decorso del tempo impedisce al comune di vietare la prosecuzione dei lavori
L'Amministrazione in presenza di una denuncia di inizio attività illegittima può intervenire, dopo il termine di 30 giorni dall'inizio della realizzazione delle opere o 60 dalla presentazione della denuncia, solo con l'annullamento d'ufficio.
Il TAR Lazio ha ritenuto fondata la censura con la quale è stato contestato al Comune la legittimità della scelta di inibire la prosecuzione dei lavori oltre il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.
In particolare, erroneamente il Comune a conclusione della procedura di controllo svolta dall'ufficio tecnico, anziché emettere un provvedimento di annullamento in autotutela, adottava un provvedimento inibitorio privo di riferimento a pericoli per i quali possa manifestarsi, a causa della costruzione delle opere di cui alla denuncia in questione, “un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”, per come impone l’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990, né effettuato alcun “accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente” (sempre ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1190).
Sulla base di tali premesse il TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, nella sentenza dell'8 gennaio 2015 ha fatto applicazione del costante orientamento della giurisprudenza espresso in materia e sintetizzato anche recentemente dal Consiglio di Stato (cfr., tra le ultime, Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780) in virtù del quale, qualora il Comune lasci consolidare la denuncia di inizio attività, omettendo di esercitare, nel termine perentorio (di trenta giorni dall’inizio della realizzazione delle opere e di sessanta dalla presentazione della denuncia) il potere inibitorio-repressivo ad essa spettante in caso di carenza dei presupposti per la ridetta denuncia, può esercitare l'annullamento d'ufficio.
Oltre tale termine - conclude infatti il giudice - la denuncia, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria.
Enrico Michetti
Per acquisire il testo integrale della sentenza inviare richiesta a: info@gazzettaamministrativa.it
La Direzione
(8 gennaio 2015)
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